Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Primo Presidente f.f. -
Dott. DI AMATO Sergio - Presidente di Sezione -
Dott. AMOROSO Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. MANNA Antonio - Consigliere -
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6483/2015 proposto da:
REAR S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO PAGLIARI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIORGIO FRUS e NICOLA MANGIONE;
- ricorrente -
contro
S.V.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 726/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata l'8/09/2014;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2017 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'avvocato generale MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;
udito l'Avvocato Giorgio Frus.
Emerge dalla sentenza impugnata della Corte d'appello di Torino che S.V., socio lavoratore della cooperativa di lavoro Rear, fu nel contempo escluso dalla cooperativa e da essa licenziato per giusta causa, in ragione della contestata aggressione ad un superiore gerarchico; ma non impugnò la deliberazione di esclusione, limitandosi ad impugnare il licenziamento.
In primo grado il Tribunale di Torino, respinta, oltre all'eccezione d'incompetenza, quella di decadenza per l'omessa impugnazione della deliberazione di esclusione, aveva ritenuto illegittimo il licenziamento, aveva accordato al socio lavoratore la tutela obbligatoria prevista dall'art. 8 l. n. 604/66 ed aveva altresì affermato l'applicabilità al rapporto, ai fini del trattamento retributivo, del c.c.n.l. Multiservizi. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter