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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano - Presidente -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere -
Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15838 del ruolo generale dell'anno 2012 proposto da:
F.B., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Flavia Pivano, presso lo studio della quale in Torino, alla via B. Drovetti, n. 12, elettivamente si domicilia;
- ricorrente -
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;
- intimata -
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 25^, depositata in data 22 aprile 2011, n. 42/25/11;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 febbraio 2017 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine per il rigetto del ricorso.
L'Agenzia delle entrate ha notificato al contribuente quattro avvisi di accertamento, rispettivamente scaturenti dall'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per gli anni 1999, 2001 e 2002, dalla presentazione di dichiarazione infedele per l'anno 2000, dall'omessa comunicazione d'inizio attività per l'anno 1999, dall'omessa registrazione di operazioni imponibili per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 e dal riscontro dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati per gli anni dal 1999 al 2002, irrogando contestualmente le sanzioni conseguenti. F.B. ha impugnato gli avvisi, senza successo in primo, nè in secondo grado. Per quanto ancora d'interesse, la Commissione tributaria regionale, quanto all'irrogazione delle sanzioni, ha escluso l'applicabilità del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, facendo leva sulla varietà di tipologie dei rilievi, unitamente alla circostanza che la denuncia nei confronti del professionista cui il contribuente si era affidato è stata presentata soltanto il 27 febbraio 2008, in relazione all'accertamento risalente al luglio 2007. Contro questa statuizione il contribuente propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida ad un unico motivo, cui non v'è replica. ...
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