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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa - rel. Consigliere -
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3844-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
ALLUMIL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, ALLCO SPA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PACIFICI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELIDO GUERRINI giusta delega a margine;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 93/2009 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il 18/12/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GENTILI che ha chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato GUERRINI che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.
DECISIONE 1. In data 1 luglio 1999 la società ALL.CO s.p.a. cedeva alla società ALUMI.L s.r.l. una pressa completa di attrezzature accessorie, un forno, un impianto di imballo, un impianto tranciasfridi ed accessori per il prezzo complessivo di lire 2.892.751.220. In relazione alla vendita effettuata la cedente emetteva due fatture consentendo, così, alla società acquirente di recuperare l'Iva sulle fatture d'acquisto. L'Agenzia delle entrate notificava avvisi di accertamento alla società venditrice ed alla società acquirente sul rilievo che si trattava non già di cessione di macchinari ma di cessione di azienda. Le due società proponevano ricorso e la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca li respingeva. Le società proponevano appello e la C.T.R. della Toscana li accoglieva annullando l'impugnata sentenza. Osservava la CTR che le società ALL.CO s.p.a. e ALUMI.L s.r.l. facevano parte di uno stesso gruppo e che la prima, all'epoca del trasferimento, si occupava della produzione di serramenti e profilati di alluminio coperti da brevetto di prima fascia mentre la seconda commercializzava profilati di alluminio. La ALL.CO s.p.a. aveva ceduto alla ALUMI.L s.r.l. una vecchia pressa giacente nei propri magazzini che era stata dismessa nel 1991 e, in vista della cessione, aveva provveduto a ristrutturarne l'impianto elettrico ed idraulico. ...
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