Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Presidente -
Dott. GENOVESE Francesco A. - Consigliere -
Dott. MELONI Marina - Consigliere -
Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26852/2016 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 8, presso lo studio dell'avvocato Rina Pierfrancesco che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Albricci n.16 presso lo studio dell'avvocato Caporicci Anna, rappresentato e difeso dall'avvocato Raviele Elio, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3245/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto;
udito per il ricorrente l'Avvocato Rina Pierfrancesco, che ha chiesto l'accoglimento.
1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 1520/2015, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 23 settembre 1972 da C.C. e Gennaro M.. Determinava quindi in Euro 3.000,00 mensili l'assegno divorzile spettante alla C., revocava l'assegnazione della casa familiare già disposta in favore della ex coniuge e dichiarava inammissibile l'azione proposta da quest'ultima per conseguire la restituzione dei beni mobili di sua proprietà.
2. La C. proponeva appello chiedendo che venisse rideterminato l'assegno divorzile nella misura minima di Euro 10.000,00 mensili, in relazione al pregresso tenore di vita e alla rilevanza del patrimonio del M. e che questi venisse condannato al pagamento di una somma destinata alla ricerca di una nuova e idonea soluzione alloggiativa al momento del rilascio della villa destinata in precedenza ad abitazione familiare. Chiedeva, inoltre la condanna del M. al risarcimento del danno non patrimoniale e il riconoscimento del suo diritto a conservare il cognome del marito da aggiungere al proprio. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter