Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 23756 del 22/11/2016

Cassazione civile Sez. II Sentenza n. 23756 del 22/11/2016
Lunedi 23 Gennaio 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8342-2012 proposto da:

P.A., (OMISSIS), M.A. elettivamente domiciliati in ROMA, V. SALARIA 320, presso lo studio dell'avvocato LUCIA LUTRARIO, rappresentati e difesi dall'avvocato VINCENZO MARADEI in virtù di procura in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

MI.PA., MU.IO., MI.RO.MA., CONDOMINIO (OMISSIS), MI.LU., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CURZIO RUFO 10, presso lo studio dell'avvocato NINA ALESSANDRA ZACCARA, rappresentati e difesi dall'avvocato DOMENICO BUONO in virtù di procura a margine del controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 151/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 11/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l'Avvocato Lo Polito Domenico per delega dell'Avvocato Maradei per i ricorrenti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 12-15 ottobre 1996 P.A. e M.A. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Castrovillari il condominio (OMISSIS), Mi.Fr. e Mu.Io., assumendo di essere proprietari di un appartamento ubicato nel detto stabile, di cui Mi.Fr. era amministratore, oltre che proprietario di immobili che rappresentavano la maggior parte delle quote condominali.

Nel 1993 avevano provveduto, previa comunicazione all'amministratore, e previo consenso verbale di quest'ultimo, al distacco del loro appartamento dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ma che ciò malgrado il condominio pretendeva il pagamento dell'intera quota condominiale, comprensiva anche dei consumi di carburante. ...

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