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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere -
Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. SABATO Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9891/2013 proposto da:
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 23, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI;
- ricorrenti -
e contro
N.G., (deceduto) E PER ESSO EREDI DI N.G.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 370/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per rimessione alle Sezioni Unite, in subordine accoglimento.
1. Il tribunale di Torino ha accolto l'impugnazione, proposta con ricorso del 23.2.2006, da parte di N.G. di delibere assunte in data 20.1.2006 dall'assemblea del condominio in (OMISSIS).
2. La corte d'appello di Torino ha, con sentenza depositata il 12.1.2012, rigettato l'appello principale del condominio, mentre ha accolto quello incidentale del signor N. in tema di spese processuali.
3. In particolare, la corte d'appello ha ritenuto - confermando sul punto quanto opinato dal tribunale, che conseguentemente non aveva esaminato per assorbimento le altre ragioni di opposizione alle delibere - non fosse stata provata la ricezione dell'avviso di convocazione nei confronti del signor N. cinque giorni prima dell'adunanza, ritenendo applicabile il principio della scissione degli effetti delle notifiche e, quindi, ritenendo che la convocazione inviata per posta si perfezioni, per il destinatario, con il compimento della giacenza o con il ritiro del piego.
4. Il condominio ricorre - affidandosi a due motivi - per la cassazione di detta sentenza. Gli eredi di N.G., cui il ricorso è stato notificato impersonalmente e collettivamente stante il decesso dopo la pubblicazione della sentenza, non svolgono difese. ...
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