Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -
Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.S., elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 1, presso lo studio dell'avv. Francesco Manzullo, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Di Grado (0925/ 66029 fax; avv.digrado.libero.it), per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
nei confronti di:
T.G., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Bainsizza 1, presso lo studio dell'avv. Mauro Mellini, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Conti, giusta procura speciale a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 803/2009 della Corte di appello di Palermo, emessa il 3 aprile 2009 e depositata il 14 maggio 2009, n. R.G. 238/2004;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
1. B.S. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Sciacca il 18/19 marzo 2002 con il quale veniva ingiunto all'opponente e a O.U. di pagare, in favore di T.G., la somma di 41.500.000 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio. Il decreto ingiuntivo era fondato su un atto di transazione stipulato il 19 luglio 1993 tra i sigg.ri U. e T. e su un assegno di conto corrente rilasciato in pari data dallo stesso opponente in favore dell'opposta, a garanzia dell'obbligazione assunta dall' U., da riscuotersi il 31 dicembre 1993 in caso di mancato adempimento da parte del debitore principale. L'opponente ha rilevato che l'emissione di un assegno postdatato in garanzia è contraria alle norme imperative di cui al R.D. n. 1763 del 1933, artt. 1 e 2, con conseguente nullità del patto di garanzia stipulato tra le parti e ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter