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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio - Presidente -
Dott. GRECO Antonio - Consigliere -
Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere -
Dott. SPENA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26461/2010 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;
- ricorrente -
contro
CRR Centro Reatini Ricambi S.r.l., in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 168/04/2009 depositata il 22 settembre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 giugno 2017 dal Consigliere Emilio Iannello.
Rilevato che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due mezzi, nei confronti della C.R.R., Centro Reatini Ricambi, S.r.l. in liquidazione (che non svolge difese nella presente sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha parzialmente accolto l'appello da essa proposto ritenendo legittimo l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, sulla base degli esiti di verifica fiscale, aveva determinato a carico della contribuente, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), a fini Irpeg, Iva e Irap, per l'anno d'imposta 2003, ricavi non dichiarati, ma ne ha ridotto l'ammontare (da Euro 463.508,69 a Euro 198.000,00), identificandolo nell'importo (arrotondato per difetto) risultante dall'applicazione sull'accertato costo del venduto (pari a Euro 1.241.748,64) della percentuale media ponderata di ricarico del 16%;
che secondo i giudici d'appello, infatti, "ove l'applicazione della norma suddetta si colleghi all'accertamento di rivendite di merci o prestazioni di servizi ulteriori rispetto a quelle contabilizzate, la rettifica non può andare oltre la differenza fra il prezzo di vendita e quello di acquisto, ovvero tra i corrispettivi ricavati e i costi necessari alla loro produzione, atteso che il relativo importo segna il limite massimo del profitto configurabile in tali operazioni"; ...
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