Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza del 12/07/2017 n.17205

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza del 12/07/2017 n.17205
Martedi 8 Agosto 2017
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13631/2016 proposto da:

N.E., N.G., N.V., in proprio e quali eredi di P.T., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PONTEDERA 6, presso lo studio dell'avvocato LUCIANA D'ANDREA, rappresentati e difesi dall'avvocato CARMINE BIASIELLO;

- ricorrenti -

contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A., (già CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.) - P.I. (OMISSIS), in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

e contro

D.P.M.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1307/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 26/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Nel 2004 P.T., N.E., G. e V. quali eredi di N.E., convennero in giudizio la Carige Ass.ni s.p.a., e D.P.M. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale in occasione del quale decedeva il loro congiunto. Gli attori dedussero che la responsabilità dell'incidente dovesse essere ascritta in via esclusiva al D.P..

Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 303/2009, rigettò la domanda addebitando la responsabilità per la produzione del sinistro al N..

2. La Corte d'Appello dell'Aquila, con sentenza n. 1307 del 26 novembre 2015, confermava la responsabilità del N. nella causazione del sinistro.

3. Avverso tale pronunzia, Emilia, Giuseppe e N.V. in proprio e quali eredi di N.E., anche nella qualità di eredi di P.T. propongono ricorso in Cassazione con quattro motivi. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.047 secondi