Cassazione civile Sez. V Ordinanza n. 7011 del 21/03/2018

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Venerdi 9 Novembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano - Presidente -

Dott. CAIAZZO Rosario - rel. Consigliere -

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe - Consigliere -

Dott. PERRINO Angelina Maria - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6345/11, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall'Avvocatura dello Stato presso cui elett.te domic. in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

- ricorrente -

contro

Curatela del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, alla via Paulucci di Calboli n. 9, presso l'avv. Lucilla Lenzi, rappres. e difesa dall'avv. Massimo Basilavecchia, con procura speciale a margine del ricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 137/05/2010 della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, depositata il 9/11/2010;

udita la relazione del consigliere dott. Rosario Caiazzo, nella camera di consiglio del 12 settembre 2017.

Svolgimento del processo

CHE:

La (OMISSIS) s.r.l. propose ricorso avverso un avviso d'accertamento con cui, attraverso una rettifica induttiva del reddito, fu revocata un'agevolazione fiscale di cui alla L. n. 383 del 2001 e disconosciuta l'iva detratta nel quadro VF del relativo modello.

Si costituì l'Agenzia delle entrate, resistendo al ricorso; nelle more, fu dichiarato il fallimento della società ricorrente.

La Ctp accolse il ricorso.

L'appello fu respinto dalla Ctr, rilevando che, in adesione alla motivazione della Ctp, l'omessa rilevanza attribuita alla documentazione contabile consegnata dalla curatela fallimentare implicasse la rinuncia alla pretesa impositiva, in quanto l'accertamento induttivo non poteva prescindere dalle registrazioni contabili.

L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi; la società ha depositato memoria. ...

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