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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo - Presidente -
Dott. IOFRIDA Giulia - Consigliere -
Dott. PAZZI Alberto - rel. Consigliere -
Dott. VELLA Paola - Consigliere -
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 15748/2016 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Marzio n. 1, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Macario, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Giuseppe Miccolis giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a., in persona dei curatori Avv. A.G. e Dott. C.V., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino n. 2-a, presso lo studio dell'Avvocato Valentino Vulpetti, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vincenzo Vito Chionna e Michele Lobuono giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
S.M., Studio S. S.r.l.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 588/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/11/2018 dal cons. PAZZI ALBERTO.
1. Il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.p.a. su istanza dei creditori Studio S. s.r.l. e S.M..
2. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza del 18 maggio 2016, rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) s.p.a. ritenendo che la desistenza dei creditori istanti intervenuta dopo la dichiarazione di fallimento non consentisse la revoca della statuizione già pronunciata, in quanto la imprescindibile iniziativa di parte volta alla dichiarazione di fallimento non implicava pure che, una volta pronunziato il fallimento, il creditore potesse disporre degli interessi dei creditori concorrenti mediante una desistenza processuale capace di sacrificare il pegno generale sui beni del fallito, il carattere concorsuale della procedura e la sua universalità oggettiva e soggettiva; nel contempo la corte territoriale osservava che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di reclamo confermavano l'incapacità finanziaria, strutturale e irreversibile, della società debitrice di soddisfare le proprie obbligazioni con mezzi normali di pagamento già ravvisata dal collegio di primo grado. ...
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