Cassazione civile Sez. II, Ordinanza n. 5915 del 12/03/2018

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Lunedi 26 Marzo 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno - Presidente -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ABETE Luigi - Consigliere -

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere -

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24117-2014 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PORCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GERMANO MARGIOTTA;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell'Amministratore pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELA ADORNATO, ADRIANA MASSARANI;

- controricorrente -

e contro

QUATTRODI' S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, F.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 922/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

PREMESSO CHE:

M.N. propone ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano 4 marzo 2014, n. 922, che aveva respinto gli appelli, riuniti, dello stesso M. e della società QUATTRODI', così confermando la pronuncia del Tribunale di Milano n. 8808/2006. Il ricorrente era stato convenuto, ex art. 703 c.p.c., dal Condominio (OMISSIS), che aveva chiesto al Tribunale di ordinare alla società Quattrodì la cessazione di opere edili in corso (una ristrutturazione dell'interno e della facciata), opere iniziate da M., già proprietario del negozio, chiedendo che fosse accertata l'illegittimità delle opere e ordinata la loro demolizione con ripristino della situazione precedente. M., costituendosi, aveva affermato di non aver dato inizio alle opere, cominciate a sua insaputa da F.A., al quale egli si era impegnato a vendere l'immobile e che era stato immesso nel possesso dell'immobile, F. che egli chiamava in garanzia. Il Tribunale aveva accolto la domanda del Condominio e condannato i convenuti a demolire le opere illegittime e a ripristinare lo stato preesistente, fissando in sei mesi dalla notificazione della sentenza il termine per l'esecuzione dei lavori di ripristino, autorizzando l'attore, in difetto di esecuzione, a provvedervi a proprie cure e a spese dei convenuti. ...

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