Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 5203 del 06/03/2018

Cassazione civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 5203 del 06/03/2018
Mercoledi 14 Marzo 2018
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. LUCIOTTI Lucio - rel. Consigliere -

Dott. SOLAINI Luca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17416/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

- ricorrente -

contro

CASSIOPEA N.P.L. s.p.a., in persona dell'amministratore delegato Dott. T.P., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe MARINO ed elettivamente domiciliata in ROMA, alla Via Ruffini, n. 2/a, presso lo studio del predetto difensore;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 183/09/2015 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 25/01/2018 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Svolgimento del processo

- che in controversia relativa ad impugnazione del silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria sull'istanza di rimborso di imposte catastali che la società contribuente riteneva erroneamente versate, con la sentenza in epigrafe la CTR laziale, ritenendo che anche la presentazione dell'istanza ad un ufficio finanziario incompetente consentisse la formazione del silenzio-rifiuto, accoglieva l'appello proposto dalla predetta società riformando la sentenza di primo grado;

- che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo cui replica l'intimata società con controricorso;

- che risulta regolarmente costituito il contraddittorio sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), all'esito del quale la controricorrente ha depositato memoria con richiesta di riunione ad altro ricorso dalla medesima proposto ed attualmente pendente dinanzi alla 5^ Sezione Civile di questa Corte; ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.011 secondi