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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio - Presidente -
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere -
Dott. ACETO Aldo - Consigliere -
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29404/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
D.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1450/2016 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 18/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania, n. 1450/44/16 dep. 18.2.2016, emessa su riassunzione del giudizio originato dal silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso proposto da D.A.M., ex dirigente Enel, di cui alla sentenza della Cassazione n. 241/2014, che aveva accolto il ricorso del contribuente demandando alla C.T.R. di "quantificare la somma corrispondente al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato" su cui applicare l'aliquota del 12,50%.
La C.T.R., sulla base della certificazione rilasciata dall'Enel, su cui è stata applicata l'aliquota TFR del 32,46%, ha ritenuto applicabile l'aliquota del 12,50% sul rendimento certificato dall'Enel, disponendone il rimborso.
D.A.M. si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria.
L'Agenzia delle entrate deposita memoria ex art. 378 c.p.c..
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dal controricorrente per carenza della prescritta sottoscrizione digitale del ricorso e della relata di notifica. ...
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