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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5913-2017 proposto da:
I.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ZAMA, 37, presso lo studio dell'avvocato MARIA AGATA TESTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANCARLO VIOLANTE RUGGI D'ARAGONA, ANTONIO SALEMME giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
D.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 4342/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 07/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO; Lette le memorie depositate dalla ricorrente;
Anna Izzo proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7153/2016, con la quale era stata rigettata la domanda di nullità dell'atto di cessione di immobile in favore del nipote D.G. con contestuale costituzione di rendita vitalizia, per notaio Ferrara del 25 ottobre 2005, e del successivo atto di rinuncia alla rendita vitalizia per notar I. dell'8/11/2007, nonchè la domanda subordinata di risoluzione di entrambi gli atti per inadempimento della controparte.
La Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 4342 del 7 dicembre 2016 ha dichiarato l'appello inammissibile, rilevando che la sentenza di prime cure era stata notificata in data 9 giugno 2016, sicchè il termine breve per appellare scadeva l'11 luglio 2016 (atteso che il 9 luglio era un sabato).
Tuttavia l'appello era stato notificato a mezzo pec, ma con missiva accettata dal sistema ed inoltrata al difensore della controparte alle ore 21 e 24 dell'11 luglio 2016.
Il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 septies, come modificato dalla L. n. 114 del 2014, dispone che le notifiche telematiche effettuate dopo le ore 21,00 si considerano perfezionate alle ore 7,00 del giorno successivo, con la conseguenza che nella fattispecie la notifica dell'appello, in quanto eseguita dopo il detto orario, doveva reputarsi perfezionata il 12 luglio 2016, allorquando era ormai maturato il termine per appellare, con il conseguente passaggio in giudicato della sentenza di prime cure. ...
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