Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 25255 del 25/10/2017

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 25255 del 25/10/2017
Giovedi 14 Dicembre 2017
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. DELL’UTRI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21880/2016 R.G. proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI n. 482, presso lo studio dell'avvocato EMANUELA VERGINE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA ROSARIA SAVOIA;

- ricorrente -

contro

L.M.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 974/2016 del TRIBUNALE di TARANTO, depositata il 21/03/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Svolgimento del processo

che:

Equitalia Servizi di Riscossione spa ricorre, affidandosi a sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 974 del 21/03/2016 del Tribunale di Taranto, di accoglimento dell'opposizione alle cartelle esattoriali emesse dalla sua dante causa Equitalia Sud spa nei confronti di L.M., per ritenuta inesistenza dei crediti azionati;

non espleta attività difensiva in questa sede l'intimato;

è formulata proposta di definizione - per manifesta fondatezza - in camera di consiglio ex art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modif. dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

non sono depositate memorie.

Motivi della decisione

che:

il Collegio ha disposto redigersi la motivazione in forma semplificata;

è sufficiente rilevare che in vicenda processuale assolutamente analoga in merito al primo motivo (di "nullità della sentenza per violazione dell'art. 618 c.p.c., comma 2;dell'art. 24 Cost. - in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, punto 4)") questa Corte ha già avuto modo di statuire l'erroneità non sanabile del modus procedendi consistente nella pronuncia di una sentenza direttamente all'esito di una fase sommaria di un'opposizione esecutiva, per di più senza neppure la concessione dei termini previsti dall'art. 190 cod. proc. civ. (Cass. 21258/16 e Cass. 2045/17): sicchè, tanto essendosi verificato anche in tal caso, la doglianza va accolta, in forza delle argomentazioni già illustrate nei precedenti appena richiamati, che qui si intendano per interamente trascritte; ...

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