Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019
Venerdi 15 Marzo 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. CORRENTI Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. FEDERICO Guido - Consigliere -

Dott. CARRATO Aldo - Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28691-2017 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO, 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PAPARO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente -

contro

PREFETTO della PROVINCIA di ROMA; - intimato -

avverso la sentenza n. 8342/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 27/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il sig. B.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8342/2017 (pubblicata il 27 aprile 2017 e non notificata) del Tribunale di Roma, con la quale era stato rigettato l'appello formulato dallo stesso Benedetti contro la sentenza n. 11663/2015 del Giudice di pace di Roma, dinanzi al quale era stata proposta opposizione avverso apposito verbale di accertamento della Polstrada con il quale gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), (in quanto risultato positivo all'alcoltest).

A sostegno dell'adottata pronuncia il Tribunale capitolino rilevava l'infondatezza del motivo di appello circa l'inattendibilità dell'alcoltest a cui era stato sottoposto il B., il quale aveva contestato l'illegittimità del controllo effettuato per assenza delle indicazioni relative alle verifiche del CSRPAD, nonchè per il mancato riscontro dell'avvenuta taratura annuale il cui esito positivo avrebbe dovuto essere riportato nel libretto dell'apparecchio di rilevazione (c.d. etilometro). In particolare, il giudice di appello riteneva che la prova contraria in ordine alla legittimità dell'accertamento in discorso doveva fornirla il contravventore e che - sulla base della sentenza della Cassazione penale n. 17463/2011 - l'art. 379 reg. esec. C.d.S. 1992, si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, senza prevedere alcuna ulteriore prescrizione la cui violazione avrebbe potuto determinare l'inutilizzabilità delle prove acquisite. ...

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