Cassazione civile Sez. VI - 2, Ordinanza n. 16816 del 03/10/2012

Cassazione civile Sez. VI - 2, Ordinanza n. 16816 del 03/10/2012
Sabato 17 Dicembre 2016
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GOLDONI Umberto - Presidente -

Dott. BUCCIANTE Ettore - rel. Consigliere -

Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -

Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -

Dott. SCALISI Antonino - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8969/2011 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.TOMMASO D'AQUINO 47, presso lo studio dell'avvocato DE SENA PLUNKETT G., rappresentato e difeso dall'avvocato MAIELLARO Michele, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI SAN SEVERO;

- intimato -

avverso l'ordinanza R.G. 3232/09 del GIUDICE DI PACE di SAN SEVERO del 20/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/07/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE. E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONTETTA CARESTIA. La Corte:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

ritenuto che:

- si è proceduto nelle forme di cui all'art. 380-bis c.p.c.;

la relazione depositata in cancelleria è del seguente tenore:

"Con ordinanza del 20 gennaio 2011 il Giudice di pace di San Severo ha dichiarato inammissibile per tardività l'opposizione proposta da M.G. avverso il verbale con cui agenti della Polizia municipale di San Severo gli avevano contestato una violazione di norme sulla circolazione stradale; il provvedimento si basa sul rilievo che il ricorrente ha dichiarato che l'impugnato verbale gli veniva notificato in data 12/9/2009 e che l'oggettivato ricorso risulta essere stato depositato in data 16/11/2009.

M.G. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Il Comune di San Severo non ha svolto attività difensive in questa sede.

Il motivo addotto a sostegno del ricorso - con il quale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204-bis, della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1, 3, 4 e dell'art. 155 c.p.c., commi 4 e 5 (come novellato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - risulta manifestamente fondato, poichè il termine in questione, essendo iniziato a decorrere dal 16 settembre 2009, si è compiuto il 16 novembre 2009, giorno al quale la scadenza è stata prorogata di diritto, in quanto il 14 di quel mese cadeva di sabato. ...

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