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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -
Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere -
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -
Dott. FALASCHI Milena - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29827-2017 proposto da:
D.D.L.G., V.S., V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, via VAL D'OSSOLA 25, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE LEONTI, rappresentati e difesi dall'avvocato ALFIO FRANCO AMATO;
- ricorrenti -
contro
P.B.D.D. e avv. P.S. rappresentati e difesi da quest'ultimo ed elettivamente domiciliati in Roma via Giuseppe Pisanelli 2 presso l'avv. Francesca Romana Fuselli;
- controricorrenti -
e VI.GI.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2007/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.
1 La Corte d'Appello di Catania, con sentenza 3.11.2017, ha rigettato l'appello proposto da Pi.Fl., V.S., V.A. e D.D.L.G. contro la decisione di primo grado (Tribunale di Catania n. 2305/2014) che, nel giudizio contro di essi promosso da P.B.D.D. e P.S., aveva dichiarato la natura comune del sottotetto sito nell'edificio di (OMISSIS) in San Giovanni La Punta.
Per giungere a tale conclusione la Corte di merito ha accertato, sulla scorta dei rilievi peritali, che il sottotetto in questione era oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio nell'interesse comune e quindi, nel silenzio del titolo, secondo la giurisprudenza di legittimità, doveva operare la presunzione di condominialità, come correttamente affermato dal primo giudice, rivelandosi quindi errata la tesi degli appellanti che, dal silenzio del titolo facevano discendere la riserva di proprietà esclusiva dei costruttori. ...
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