Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 11930 del 16/05/2018

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 11930 del 16/05/2018
Venerdi 25 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - rel. Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11785/2017 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 267, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE PUGLIESE, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 20418/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/03/2018 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso in atti l'avvocato P.A. chiede che sia cassata l'impugnata sentenza - con la quale il Tribunale di Roma, rilevando il difetto della procura alle liti nella controversia dal medesimo proposta in rappresentanza di B.P. nei confronti dell'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, lo ha condannato al pagamento delle spese di lite - sul rilievo che il decidente avrebbe dovuto disporre la sanatoria del vizio rilevato ai sensi dell'art. 182 c.p.c., comma 2, avrebbe dovuto rilevare la nullità della costituzione in giudizio della controparte, avrebbe disatteso il comando nomofilattico di SS.UU. 10706/06, ed avrebbe assunto la decisione sulla base di una motivazione affetta da "illogicitià, contraddittorietà e cripticità".

2. Resiste con controricorso l'intimata.

3. Di seguito alla proposta del relatore, il ricorrente ha depositato istanza intesa a sollecitare la remissione alle Sezioni Unite della controversia in ordine alla questione di massima di particolare importanza relativa al difetto di ius postulandi dell'AGEA e al contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 182 c.p.c., comma 2, al caso di "procura alle liti inesistente"; nonchè istanza intesa a sollevare, per la denegata inapplicabilità alla specie della norma dianzi citata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 182 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.. ...

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