Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1188 del 17/01/2019

Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1188 del 17/01/2019
Giovedi 31 Gennaio 2019
Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

Inserisci la tua email e clicca su Entra (se non sei ancora iscritto ti sarà richiesto di attivare l'email).
L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.

Informativa sulla Privacy


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

Fatto - Diritto P.Q.M. COMUNIONE E CONDOMINIO
Spese della comunione e del condominio

PROCEDIMENTO CIVILE
Appello

RESPONSABILITA' CIVILE
Cosa in custodia, (danni da)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27923-2017 proposto da:

R.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 281, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI MANGIALARDI;

- ricorrente -

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI LUCILII 36, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA PITZOLU, rappresentato e difeso dall'avvocato PATRIZIA BECECCO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 338/2017 del TRIBUNALE di TERNI, depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

R.M.A. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza del Tribunale di Terni n. 338/2017 depositata il 3 maggio 2017, che respinse sia l'appello principale di R.M.A. che l'appello incidentale di M.L. contro la pronuncia n. 1211/2012 resa in primo grado dal Giudice di Pace di Terni.

Resiste con controricorso M.L..

M.L. con citazione del 9 dicembre 2010 convenne R.M.A. davanti al Giudice di Pace di Terni, domandandone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal proprio appartamento per le infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante terrazzo a livello di proprietà R.. Il Giudice di Pace accolse la domanda per la somma di Euro 1.583,81, oltre Iva ed accessori, corrispondente ad un terzo dell'importo accertato dal CTU quale occorrente per l'eliminazione dei danni subiti dalla proprietà M.. R.M.A. propose appello, sostenendo che non gravasse su di lei alcun obbligo di custodia inadempiuto ex art. 2051 c.c., in quanto le opere di manutenzione del terrazzo a livello intraprese dalla stessa signora R. erano state interrotte a seguito di provvedimenti del Comune di Terni sollecitati proprio dal M.. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.048 secondi