Cassazione civile Sez. VI - 2 Ordinanza n. 1187 del 17/01/2019

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Martedi 26 Febbraio 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. ORICCHIO Antonio - Consigliere -

Dott. SABATO Raffaele - Consigliere -

Dott. SCARPA Antonio - rel. Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25610-2017 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MILAZZO;

- ricorrente -

contro

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, rappresentata e difesa dall'avvocato ATTILIO GAGLIANO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 486/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 486/2017 del 15 marzo 2017. La Corte di Palermo ha respinto l'appello del Condominio Generale contro la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Palermo l'8 aprile 2012, la quale aveva accolto l'impugnazione spiegata dalla condomina S.M. con riguardo alla Delib. Assembleare approvata il 12 febbraio 2010.

Resiste con controricorso S.M..

La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di nullità della Delib. Assembleare 12 febbraio 2010 di approvazione del consuntivo 2008-2009 e del preventivo 2010, per aver ripartito in quote uguali fra tutti i condomini le spese relative agli spazi comuni dei sette edifici costituenti il complesso condominiale. Al riguardo, la Corte d'Appello ha affermato che fosse mancata la prova di una convenzione approvata all'unanimità da tutti i condomini in deroga all'art. 1123 c.c., come anche di una applicazione di un criterio di ripartizione convenzionale per facta concludentia, escludendo l'ammissibilità delle nuove produzioni documentali effettuate dal Condominio appellante nel giudizio di secondo grado. La ritenuta nullità della Delibera ha quindi indotto la Corte di Palermo a reputare assorbita la censura inerente alla decadenza dall'impugnazione ex art. 1137 c.c.. ...

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