Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 11025 del 09/05/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 11025 del 09/05/2018
Mercoledi 16 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere -

Dott. PELLECCHIA Antonella - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26602-2016 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO MAGLIONE;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA REGIONALE SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO BURGIO;

- controricorrente -

contro

B.I.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 311/2016 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE, depositata il 19/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Nel 2006 B.I. conveniva in giudizio D.C. e la Provincia Regionale di Siracusa per ottenere il risarcimento dei danni psico-fisici patiti a seguito delle lesioni riportate nell'incidente stradale verificatosi nel settembre 2005 allorquando l'autovettura sulla quale era trasportata sbandava finendo fuori strada nel canale latistante. Si costituivano i convenuti. La Provincia Regionale di Siracusa, contestando il fatto storico, eccepiva che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente che aveva perso il controllo del mezzo; il D. eccepiva, invece, che l'incidente si era verificato senza sua colpa ma per responsabilità della Provincia Regionale di Siracusa che in violazione dell'obbligo di manutenzione stradale aveva lasciato quel tratto della strada in stato di totale abbandono.

2. Il giudice di pace di Militello accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dalla B. nei confronti del D. ai sensi del 2054 c.c., assolveva la Provincia Regionale da ogni responsabilità per la verificazione del sinistro. ...

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