Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 10938 del 08/05/2018

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 10938 del 08/05/2018
Mercoledi 23 Maggio 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. D’ARRIGO Cosimo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24638-2016 R.G. proposto da:

D.M.M., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Tassiello Giuseppe, e Silvia Zucchetti;

- ricorrente -

contro

COMUNE ANZIO, C.F. (OMISSIS), in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Novenio Bucchi, n. 7, presso lo studio dell'avvocato Valerio Cannizzaro, rappresentato e difeso dall'avvocato Armando La Viola;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1863/2016 della Corte d'appello di Roma, depositata il 19/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/10/2017 dal Consigliere Dott. D'Arrigo Cosimo.

Svolgimento del processo

D.M.M. ha convenuto in giudizio il Comune di Anzio deducendo di essere caduta per terra mentre percorreva un tratto di marciapiede comunale a causa di alcune disconnessioni della pavimentazione e chiedendo il ristoro del danno subito.

Nel contradditorio delle parti, il Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Anzio, ha rigettato la domanda, compensando le spese di lite.

La D.M. ha quindi adito la Corte d'appello di Roma che, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l'impugnazione condannando l'appellante alle spese del grado.

Tale decisione è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione da parte della D.M. per due motivi. Il Comune di Anzio ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 380 - bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 - bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, art. 1 - bis, comma 1, lett. e)), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. ...

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