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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio - Presidente -
Dott. D’ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere -
Dott. BELLE’ Roberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12097/2013 proposto da:
CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA FORENSE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 42, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO TORRISI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
EQUITALIA GERIT, ora EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell'avvocato ENRICO FRONTICELLI BALDELLI, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 8483/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2012 R.G.N. 6623/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE';
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA' Stefano, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo motivo, accoglimento del terzo motivo del ricorso;
udito l'Avvocato ALOISIO ROBERTO GIOVANNI;
udito l'Avvocato TORRISI MASSIMILIANO.
1. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 8483/2012, ha respinto il gravame proposto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l'azione di accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito previdenziale, inerente contribuzione degli anni 1997, 1999 e degli anni dal 2000 al 2003, proposta dall'avv. C.R.. Al contempo la Corte, previa affermazione della sussistenza della giurisdizione ordinaria in luogo di quella della Corte dei Conti, ha respinto nel merito la domanda con cui la Cassa aveva chiesto che Equitalia Gerit s.p.a., quale concessionaria della riscossione, fosse condannata, in caso di accertamento di ritardi o irregolarità nell'azione esattoriale, al risarcimento del danno in favore dell'ente previdenziale. La Corte sosteneva in proposito che l'interruzione della prescrizione fosse onere dell'ente creditore, che non poteva quindi imputare al concessionario la relativa mancanza. ...
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