Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 22166 del 12/09/2018

Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 22166 del 12/09/2018
Mercoledi 19 Settembre 2018
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro - Presidente -

Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -

Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -

Dott. GHINOY Paola - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21270-2016 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI n.47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, e SILVIA LUCANTONI che unitamente la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

M.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 1510/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Svolgimento del processo

Che Cassa Nazionale Previdenza e assistenza dottori commercialisti, con ricorso depositato il 30 maggio 2011, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale era stato accolto il ricorso di M.G. e dichiarato il diritto dello stesso a prestazioni previdenziali nei confronti della Cassa;

che alla prima udienza del 14/12/2015 il procuratore di parte appellante era comparso e aveva depositato l'atto notificato fuori termine, chiedendo di essere autorizzato a rinnovare l'adempimento;

che la Corte d'appello, rilevato che la notifica del ricorso in appello era avvenuta tardivamente il 2 dicembre 2015, senza il rispetto del termine a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza fissata per il 24 dicembre, e rilevato, altresì, che parte appellante non aveva allegato l'esistenza di circostanze giustificative della tardività della notifica, stante la natura perentoria del termine, dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione;

che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di quattro motivi; ...

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