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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro - Presidente -
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDES Giulio - Consigliere -
Dott. GHINOY Paola - Consigliere -
Dott. SPENA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21270-2016 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (CNPADC), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI n.47, presso lo studio degli avvocati ANGELO PANDOLFO, e SILVIA LUCANTONI che unitamente la rappresentano e difendono;
- ricorrente -
contro
M.G.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1510/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.
Che Cassa Nazionale Previdenza e assistenza dottori commercialisti, con ricorso depositato il 30 maggio 2011, ha proposto appello avverso la sentenza con la quale era stato accolto il ricorso di M.G. e dichiarato il diritto dello stesso a prestazioni previdenziali nei confronti della Cassa;
che alla prima udienza del 14/12/2015 il procuratore di parte appellante era comparso e aveva depositato l'atto notificato fuori termine, chiedendo di essere autorizzato a rinnovare l'adempimento;
che la Corte d'appello, rilevato che la notifica del ricorso in appello era avvenuta tardivamente il 2 dicembre 2015, senza il rispetto del termine a comparire di 25 giorni antecedenti alla prima udienza fissata per il 24 dicembre, e rilevato, altresì, che parte appellante non aveva allegato l'esistenza di circostanze giustificative della tardività della notifica, stante la natura perentoria del termine, dichiarava l'improcedibilità dell'impugnazione;
che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di quattro motivi; ...
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