Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.
Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.
Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -
Dott. FRASCA Raffaele - rel. Consigliere -
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4049-2015 proposto da:
S.R., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO FIORDORO giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
C.G., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO APUZZO giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
S.A., S.S., S.F.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2520/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato ANTONIO FIORDORO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto.
1. S.R. ha proposto ricorso per cassazione, contro C.G. e nei confronti di S.A., S.S. e S.F., avverso la sentenza del 4 giugno 2014, corretta con ordinanza del 14 ottobre successivo, con la quale la Corte d'Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dell'aprile del 2013.
2. Con tale sentenza quel tribunale provvedeva sulla domanda del C., intesa ad ottenere dai S. la corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale riguardo alla locazione di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, nonchè sulla domanda riconvenzionale dei locatori, i quali, assumevano che essa fosse dovuta in minor misura rispetto a quella richiesta dal locatore e, deducendo di avere offerto inutilmente l'indennità in tale minor misura, chiedevano che, ai sensi della clausola contrattuale di cui art. 14 il medesimo fosse condannato alla penale da essa prevista per il ritardo nella consegna dell'immobile. ...
Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter