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Segue un'anteprima del testo:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco - Presidente -
Dott. RUBINO Lina - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12087-2017 proposto da:
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t. dott. G.A., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati WALTER MARIA RAMUNNI, GENNARO SASSO giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
D.C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 154, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO PAOLO DE CESARE giusta procura speciale in atti;
- controricorrente - avverso la sentenza n. 1725/2017 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per l'accoglimento del l motivo;
udito l'Avvocato D.C.V.;
L'avvocato D.C.V. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo, nei confronti dell'ASL di Salerno, per il pagamento di una somma quale importo dovuto, in qualità di difensore distrattario, per l'attività svolta in una procedura di espropriazione presso terzi. Nella prospettazione del richiedente, accolta con l'ingiunzione, le somme erano state liquidate con l'ordinanza di assegnazione, ma parzialmente non incassate per incapienza, sicchè l'esecutato, quale soccombente nel processo esecutivo, era rimasto debitore delle stesse, fondate sulla prova scritta costituita dall'ordinanza in parola.
L'ASL di Salerno si opponeva al provvedimento monitorio sostenendone l'inammissibilità, attesa l'insussistenza del diritto di agire al di fuori del processo esecutivo per ottenere il recupero delle relative spese in quello non soddisfatte e dato, altresì, l'abusivo frazionamento del credito posto in essere dall'istante che aveva notificato tanti decreti ingiuntivi quante erano le procedure esecutive in cui si era verificata la medesima incapienza e conseguente insoddisfazione. ...
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