Cassazione civile Sez. I 08/01/2019 n. 210

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Venerdi 1 Marzo 2019
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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. VELLA Paola - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16731/2016 r.g. proposto da:

(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)) ed (OMISSIS) (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avvocato Prof. (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domiciliano in (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS) S.R.L., in concordato preventivo (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del liquidatore giudiziale, Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'Avvocato (OMISSIS), presso il cui studio elettivamente domicilia in (OMISSIS);

- controricorrente -

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Stanislao De Matteis, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ed (OMISSIS) ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza ex articolo 702-ter c.p.c., comma 5, del Tribunale di Roma, del 10 giugno 2016, reiettiva delle loro domande di condanna della (OMISSIS) s.r.l. in concordato preventivo al pagamento di compensi professionali.

1.1. Quel tribunale ritenne pacifico che i crediti invocati fossero sorti dopo il decreto di omologa del concordato, sicche' le pretese ad essi afferenti dovevano rivolgersi nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., che, peraltro, aveva conferito i corrispondenti incarichi, e non della procedura concordataria.

2. I ricorrenti articolano le doglianze in quattro motivi:

1) "Nullita' della sentenza in relazione alla composizione monocratica, e non collegiale, del giudice (articol360 c.p.c., comma 1, n. 4); violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, articoli 28, 29 e 30, Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14 e articolo 50-bis c.p.c. (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3)", per avere il tribunale deciso in composizione monocratica, invece che collegiale, il procedimento riguardante la liquidazione di compensi di avvocato; ...

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