DM 27/12/2011. Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto 27 dicembre 2011.
DM 27/12/2011. Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario.
Determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario pubblicato nella G.U. n. 50 del 29/2/2012.
Martedi 4 Dicembre 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante norme sull'ordinamento degli organi speciali della giurisdizione tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1996, con il quale sono state insediate le commissioni tributarie di cui all'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 545 del 1992;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 1° ottobre 1996 di determinazione delle spese per il rilascio delle copie di atti e documenti relativi al processo tributario;
Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 546 del 1992 che prevede, per le parti, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, la facolta' di richiedere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio;
Visto l'art. 38 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle Commissioni tributarie di cui sopra, prevede, per il rilascio di copia autentica della sentenza, la corresponsione delle relative spese;
Visto l'art. 69 del menzionato decreto legislativo n. 546 del 1992 che, nel processo dinanzi alle commissioni tributarie di cui sopra, prevede per il rilascio di copia della sentenza spedita in forma esecutiva, ai sensi dell'art. 475 c.p.c., la corresponsione delle relative spese;
Visto il comma 1-bis dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 4, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, in base al quale il pagamento del diritto di copia su supporto cartaceo deve essere corrisposto in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio di copia in formato elettronico;
Visto l'art. 250 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 che esclude l'applicazione della disciplina relativa al diritto di certificato al processo amministrativo, contabile e tributario;
Visto l'art. 262 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 40, nel processo tributario la misura del diritto di copia e' stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio;
Visto l'art. 263 del citato testo unico in base al quale nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non e' dovuto se la copia e' richiesta dall'ufficio tributario;
Visto l'art. 264 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 in base al quale, sino all'emanazione del regolamento previsto dall'art. 196, il pagamento del diritto di copia, nel processo tributario, si effettua mediante l'applicazione di marche da bollo sull'originale;
Ritenuto che, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, occorre procedere alla revisione e all'aggiornamento - in base al costo presunto del servizio - della misura del diritto di copia fissata dal citato decreto 1° ottobre 1996;

 

Decreta:

 

Art. 1
1. Le spese per il rilascio, da parte degli uffici di segreteria della commissione tributaria centrale, delle commissioni tributarie provinciali e regionali e delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle Province di Trento e di Bolzano, di copie di atti e documenti contenuti nei fascicoli di parte e di ufficio di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e di copia della sentenza di cui all'art. 38, comma 1, ed all'art. 69 dello stesso decreto legislativo, sono fissate, per i richiedenti diversi dall'ufficio impositore, nella misura stabilita dalle tabelle contenute negli allegati 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

 

Art. 2
1. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' e' stabilito nella misura indicata nella tabella contenuta nell'allegato 1 del presente decreto.
2. Per il rilascio di copie autentiche di documenti e' dovuto un diritto aggiuntivo, rispetto al diritto di copia di cui al comma 1, pari a 9 euro per ogni singolo documento come indicato nella tabella contenuta nell'allegato 2 del presente decreto.
3. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico prodotto dalle parti nel predetto formato e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 3 del presente decreto.
4. Per il rilascio di copie in formato elettronico di ogni singolo atto e documento informatico trasferito dall'archivio informatico degli uffici di segreteria di cui all'art. 1, e' dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 4 del presente decreto.
5. Per il rilascio delle copie di cui ai commi 3 e 4, su supporto fornito dal richiedente, la copia sara' rilasciata a condizione che il supporto medesimo sia utilizzabile nell'ufficio al quale viene richiesta.

 

Art. 3
1. Le spese per il rilascio delle copie di cui all'art. 2 sono a carico del richiedente e vengono riscosse, all'atto della presentazione della domanda, mediante l'applicazione di marche da bollo ordinarie sulla medesima domanda a cura dell'ufficio di segreteria di cui all'articolo 1 cui va inoltrata la richiesta.
2. Gli uffici di segreteria di cui al comma 1 provvedono ad annotare sull'originale l'avvenuto rilascio di copia di sentenze o di altri provvedimenti dell'autorita' giudiziaria in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 del codice di procedura civile.
3. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Roma, 27 dicembre 2011.

Il Ministro: Monti

 

Allegati:

Tabelle 1 e 2 (formato cartaceo)

Tabelle 3 e 4 (formato elettronico)

 

Calcola online i diritti di copia nel processo tributario.

 

 

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