I maltrattamenti nell’ambito familiare e gli atti persecutori

Avv. Mariantonietta Tripodi.

Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c. p., si riferisce a condotte consumate in un contesto familiare da parte del soggetto maltrattante, riferibile di solito alla figura paterna, nonché ad una figura che esprima un carattere autorevole nei confronti di soggetti sottoposti a questa autorità, per “ragioni di educazione, istruzione, cura, (…) o per l’esercizio di una professione o di un’arte (…)”

Lunedi 28 Settembre 2026

Tanto premesso, il fatto che l’art. 575 c.p. sia introdotto dal pronome indefinito “chiunque”, risulterebbe fuorviante, rispetto al fatto che il soggetto agente sia riferibile esclusivamente a chi ricopra un ruolo ben preciso nel contesto riconosciuto come ambito familiare ed affini, considerando la famiglia come bene giuridico da proteggere, in termini di interesse sia dei componenti del nucleo familiare in difesa della loro incolumità fisica e psichica, sia di interesse dello Stato a tutelare la famiglia, come nucleo costituente la comunità di familiari e consociati, dagli eventuali comportamenti vessatori contemplati nella norma.

D’altro canto il reato di atti persecutori ex art,612 bis – c.p., riferisce di una condotta “da chiunque” consumata contro la persona, contro la sua libertà morale, attraverso atti di minaccia o molestia, reiterati nel tempo (connotandosi come reato abituale), generando nella vittima, stati di ansia ed angoscia, per il timore fondato di un pericolo sovrastante sulla propria incolumità nonché su quella di un prossimo congiunto o persona comunque legata alla vittima da una relazione affettiva, tale da costringere la vittima stessa ad alterare le proprie abitudini di vita, non presupponendo come imprescindibile, l’esistenza di relazioni interpersonali specifiche tra quest’ultima ed il soggetto agente.

A questo punto si rende necessaria una riflessione, in riferimento a quelli che sono stati i cambiamenti nell’ambito del contesto sociale e del vivere civile, rilevando la deriva di certe condotte relative agli atti persecutori, che hanno acuito l’esigenza di un intervento del Legislatore che ha inserito nell’art. 612 -bis c.p. al 2° comma – una rivisitazione della ratio degli atti persecutori, ovverosia un aggravamento della pena se il reiterarsi delle minacce e delle molestie che ingenerino nella vittima quel senso di insicurezza ansia e destabilizzazione della propria esistenza, siano rivolte nei confronti del coniuge anche se separato o divorziato, o comunque la serie di atti o violenze perpetrate contro la persona con la quale il soggetto agente risulta legato da una relazione attuale o passata con la vittima.

Rebus sic stantibus sembrerebbe che il secondo comma dell’art. 612 bis c.p., potrebbe rendere molto labile il confine tra le condotte maltrattanti ed il delitto di stalking così come riconosciuto al suddetto comma, se non si valutasse il fattore discriminante, che si basa sul presupposto del contesto in cui vengono consumate determinate condotte.

Laddove la condotta maltrattante si riversi su una persona di famiglia o comunque convivente, sulla base di una relazione stabile di coabitazione o ancora in un contesto assimilabile ad una comunità familiare o parafamiliare, si riconosce l’ipotesi ex art. 572 c.p. in termini di maltrattamenti in famiglia; venendo meno l’elemento di specificazione relativo al contesto, le condotte vessatorie e persecutorie, darebbero luogo alle ipotesi di cui all’art. 612 bis c.p., riconosciuta come fattispecie meno grave. Le due figure così rappresentate, con una linea di demarcazione piuttosto labile, almeno in apparenza, potrebbero manifestare una interpretazione della minore gravità del reato di atti persecutori, come accesso possibile al meccanismo del concorso formale di reati ex art.81 c.p., riferendosi all’ipotesi in cui la pluralità di reati è conseguenza di un’unica azione od omissione, posta in essere dal reo in un unico contesto spazio temporale, oppure in un unico episodio comportamentale che violi più volte la stessa disposizione, tutto ciò allo scopo di applicare una pena mitigata nei confronti di colui il quale

con il proprio agire mirava ad un unico scopo, se pur spiegato in più azioni od omissioni, orientando il Legislatore a preferire una disciplina meno grave come il cumulo giuridico, rispetto ad un cumulo materiale, ampliando il meccanismo di valutazione delle condotte penalmente rilevanti, punite meno severamente se la violazione di più norme sia posta in essere da un’unica azione od omissione, rispetto a chi commetta più reati con azioni distinte, commesse anche in tempi diversi, con il comune denominatore che sia un unico soggetto agente che, violando più volte la legge, sia chiamato a rispondere di più reati, nonché punito con una pena basata sul cumulo materiale di reati “tot crimina tot paena”.

Addirittura la profilazione delle figure rappresentate negli istituti giuridici summenzionati, confrontandone le diverse previsioni sanzionatorie, nonché le diverse dinamiche di condotta, potrebbe rapportarsi all’istituto giuridico del concorso apparente di norme, sempre in virtù del principio di una maggiore mitezza della pena, laddove riscontriamo un’unica azione od omissione ed un unico reato, che di primo acchito sembrerebbe punibile da più norme in concorso o in conflitto fra di loro, ma che in concreto l’applicazione dell’una assorbirebbe o escluderebbe l’altra.

A tal proposito è necessario sottolineare che un ampliamento delle condotte penalmente rilevanti, finalizzato all’applicazione di una pena più mite, in base alla meccanismo tipico del concorso formale di reati, come summenzionato, non può assolutamente risultare accettabile in un contesto normativo, basato come il nostro, su rigidi principi costituzionali, a partire dal canone ermeneutico declinato all’art. 14 delle preleggi, ovverosia il divieto di analogia in malam partem, stante la diversa gravità riconosciuta fra le due fattispecie.

I meccanismi volti a mitigare le pene, o a riconoscerne un aggravamento, non possono funzionare se rapportati a condotte che non abbiano una chiara determinazione e collocazione giuridica, addirittura comportando il rischio di un grave vulnus anticostituzionale, non rispettando l’art. 25 Cost. il fondamento del principio di legalità in materia penale; a tal proposito la Corte Costituzionale si è espressa chiaramente, richiamandosi ancora una volta al divieto di analogia in malam partem, non consentendo di riferire la norma incriminatrice a situazioni non ascrivibili ad alcuni dei possibili significati letterari propri, rappresentando un limite invalicabile, assolutamente non praticabile in ambito interpretativo, come possibile opzione a disposizione del giudice, di fronte al testo legislativo da interpretare ed applicare in una situazione non espressamente supportata dal testo di legge, letteralmente inteso, ma semplicemente “mutuato” in base ad una sprovveduta ed approssimativa analogia. La nostra cultura giuridica, riferibile ai rigidi principi costituzionali, come già menzionato, non può accettare che un consociato non sia reso edotto delle eventuali conseguenze sanzionatorie delle proprie condotte, come auspicato dal principio di tassatività, ovverosia la determinatezza delle condotte riconosciute penalmente rilevanti ex lege, tali da rendere costui consapevole delle sanzioni in cui potrebbe incorrere mettendo in atto una determinata condotta.

A tal proposito, si potrebbe considerare, nell’ottica del principio del divieto di analogia, applicato alle leggi speciali, valutando come il delitto di maltrattamenti, sia una fattispecie speciale rispetto agli atti persecutori, in quanto il primo riferito all’istituto della famiglia o aggregazioni ad essa assimilabili, donde la specialità della materia.

Una chiara esplicazione della fondamentale distinzione fra le due ipotesi delittuose, trova conforto nella soluzione esegetica del Giudice delle Leggi, riconoscendo la rilevanza penale di cui all’art. 572 c.p., configurando come maltrattante la condotta che sia stata posta in essere in danno ad una persona di famiglia, o comunque convivente, considerando la stessa in rapporto con il soggetto agente, perché sottoposta alla di lui autorità o affidatagli per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia; di contro, il reato ex art. 612 – bis c.p., si ricollega alle condotte vessatorie, quali minacce o molestie, che inducano la vittima a temere per la propria incolumità nonché quella dei propri

congiunti, ingenerando uno stato d’ansia o si paura persistente; considerando la declinazione dell’articolo che prevede al 2° comma l’aggravante con relativo aumento di pena “se il fatto è commesso dal coniuge, anche se separato o divorziato o da persona che è stata legata da una relazione con la persona offesa .(omissis)”, può ravvisarsi la complessità di tracciare una linea netta di demarcazione fra le due ipotesi di reato, in modo particolare l’esegesi della terminologia del caso, mettendo in relazione il termine “maltrattamenti” (art 572 c.p.) e “le vessazioni” (art. 612 – bis), in riferimento al mutamento ed al disvelamento di atteggiamenti violenti, anche nell’ipotesi in cui la convivenza sia cessata, creando possibili contraddizioni ed equivoci a livello esegetico.

La giurisprudenza dell’Alta Corte, attraverso una serie di decisioni emanate in proposito, ha evidenziato il principio di diritto secondo il quale la cessazione della convivenza della vittima con il soggetto agente, funge da elemento discriminante fra le due ipotesi di reato, ma soltanto quando con la cessazione vengano meno i vincoli di solidarietà che persistono oltre la convivenza, non ravvisandosi più il concetto di “famiglia”, essendo cessato, insieme alla convivenza, qualsiasi tipo di legame o vincolo, riconoscendo in queste dinamiche il reato di atti persecutori con l’aggravante ricollegata al vincolo preesistente, ma non valutabile come persistente.

L’art. 572 c.p. riconosciuto come “maltrattamenti in famiglia” può realizzarsi anche se la convivenza sia cessata, ma siano stati mantenuti rapporti di stabile frequentazione che abbiano creato un contesto familiare persistente e tale da creare una dinamica circolare talmente vincolante da predisporre il fertile contesto per i maltrattamenti, ma con un’accezione molto ristretta del contesto familiare strettamente inteso, in cui sussista una relazione ancora ascrivibile a quest’ultimo, implicante reciproche aspettative di sostegno e solidarietà persistenti oltre la convivenza, delineanti la figura tassativamente prevista come “maltrattamenti” ex art. 572 c.p.; negli atti persecutori, ovverosia nel reato di stalking, la vittima ed il carnefice si muovono in un’ottica statica, all’interno di una causalità lineare, nella quale l’autore delle vessazioni, agisce contro la vittima che subisce, ma al netto di qualsiasi relazione diadica fra le parti, con le fisiologiche interazioni ed interferenze.

Rebus sic stantibus, il rapporto fra queste due ipotesi di reato, onde evitare che una interpretazione meno selettiva possa creare equivoci circa il consolidato principio del divieto di analogia delle norme incriminatrici in ambito penale, con il conforto della esegesi declinata dalla Giurisprudenza di legittimità sulle differenziazioni delle dinamiche delle condotte in oggetto, possiamo escludere il rischio di una interpretazione ed eventuale applicazione di istituti che contrastino con i fondamentali principi del nostro sistema costituzionale, specialmente in materia penale

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