L'autonomia del processo civile rispetto a quello penale nell'ambito familiare

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1767 del 26 gennaio 2026 ha ribadito l'autonomia del giudizio civile rispetto al quello penale, perseguendo finalità diverse nell'analisi e nella valutazione delle condotte ossessive e vessatorie del marito nei confronti della moglie.

Martedi 3 Febbraio 2026

Il caso: Il Tribunale, nel pronunciare la separazione dei coniugi Tizio e Mevia con addebito al primo, affidava i due figli minori alla madre in via esclusiva e disponeva l’assegno di mantenimento dei due figli minori a carico del padre, per euro 500,00 ciascuno e a favore della moglie per euro 400,00.

La Corte d'Appello rigettava l'impugnazione proposta da Tizio, condividendo, per quel che qui interessa, le ragioni del Tribunale in ordine ai presupposti dell’addebito all’appellante, sulla base delle varie testimonianze acquisite, che avevano comprovato le condotte vessatorie e maltrattanti nei confronti della moglie, dirette ad un controllo ossessivo di quest’ultima.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo: violazione degli art. 652 e 654 cpp, per non aver la Corte d’appello tenuto conto del giudicato formatosi sull’assoluzione in dibattimento del ricorrente dal reato di maltrattamenti, nei confronti della controricorrente, e della relativa efficacia preclusiva, in quanto i fatti erano gli stessi di quelli relativi alle condotte poste a fondamento della pronuncia di addebito della separazione.

Per la Corte la doglianza è infondata in quanto:

a) la valutazione del giudice penale che all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti lo escluda, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti è chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale;

b) peraltro, il giudice penale, pur escludendone la rilevanza penale, aveva comunque evidenziato che le condotte del marito verso la moglie erano state fastidiose, eccessive e ostinate, protrattesi per un certo periodo di tempo;

c) in tema di sospensione del processo civile, va esclusa la sussistenza della pregiudizialità - e dunque il ricorrere di un'ipotesi di sospensione necessaria - tra il processo penale di accertamento della responsabilità per reati commessi in ambito familiare e la pronuncia di addebito della separazione che richiede si accerti non soltanto che uno dei due coniugi ha tenuto comportamenti contrari ai doveri matrimoniali, ma anche e soprattutto il nesso causale tra questi comportamenti e la crisi matrimoniale;

d) ne consegue che il giudizio civile deve necessariamente condursi in modo autonomo rispetto a quello penale, la cui finalità è l'accertamento della responsabilità dell'imputato e, in caso di condanna, l'irrogazione della pena, e non la verifica degli effetti della condotta sulla comunione materiale e spirituale di vita: nel caso di specie, il giudice civile ha esaminato le condotte ascritte al marito, pervenendo al convincimento, insindacabile in sede di legittimità, della loro rilevanza ai fini dell’addebito, per l’influenza decisiva sul rapporto familiare, trattandosi di valutazione fondata su criteri diversi da quelli caratterizzanti il giudizio penale

Allegato:


Pagina generata in 0.004 secondi