La Consulta, con la sentenza n.10 del 29 Gennaio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 187 del Codice della strada (d.lgs. 285/1992), così come modificato dalla l. 25 novembre 2024, n. 177, che prevede che “è punito [c]hiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope” in assenza di ogni specificazione in ordine al periodo temporale di assunzione ed ai perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida” (v. allegato)
| Martedi 3 Febbraio 2026 |
Si legge nel CS della Corte che “La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
Pertanto, la Consulta ha ritenuto le censure alla norma in questione non fondate, essendo possibile e doverosa un’interpretazione restrittiva conforme alla Costituzione, in base alla quale “l’area della rilevanza penale dovrà intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale in maniera significativa rispetto a quello insito in ogni condotta di guida“.
Secondo la Corte, “una interpretazione restrittiva di una disposizione incriminatrice, con la quale in sostanza si subordini la rilevanza penale della condotta al riscontro di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal Legislatore, ma in conformità alla stessa ratio della disposizione, non può ritenersi preclusa dal principio di legalità in materia penale.
Tale principio, infatti, osta soltanto a che la legge penale sia applicata a casi ulteriori rispetto a quelli coperti dal significato letterale delle espres- sioni da essa utilizzate, ma non si oppone a soluzioni ermeneutiche che, all’opposto, riducano l’area del penalmente rilevante rispetto ai possibili significati letterali del testo della norma incriminatrice, sempre che il risultato così raggiunto risulti compatibile con tali significati “.
Sul punto, la Consulta ricorda che “il Legislatore del 2024 aveva eliminato il requisito dell’alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi”.
La norma modificata puniva, in precedenza, chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
Il Legislatore aveva eliminato il requisito dell’alterazione psico-fisica, in considerazione delle difficoltà di prova che si erano riscontrate nella prassi, con la conseguenza che la norma oggi punisce semplicemente la guida “dopo aver assunto sostanze stupefacenti”.
Tuttavia, per la Consulta, sarà importante, in tali casi “accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di sostanze stupefacenti che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, in conseguenza, delle normali capacità di controllo del veicolo”.
Sta di fatto che, alla luce delle modifiche apportate all’art 187 CdS, tre Giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della stessa norma .
Secondo le Ordinanze di remissione degli atti alla Corte delle Leggi, alla cui prospettazione hanno aderito l’Unione delle camere penali italiane e l’Associazione italiana dei professori di diritto penale, la nuova formulazione della norma consentirebbe di punire chiunque abbia assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida anche a distanzza di giorni, settimane o mesi prima, con risultati irragionevoli e sproporzionati, così sanzionando anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale.
Inoltre, la stessa norma non consentirebbe di individuare con precisione l’area delle condotte punibili, così determinando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto, tra l’altro, alla disciplina del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool.
Ne consegue che in base a questa interpretazione, non ritenuta illegittima dalla Consulta non sarà più necessario dimostrare che il conducente si sia posto alla guida in stato di effettiva alterazione psico-fisica.
Sul punto era intervenuta l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale a sostegno del giudizio incidentale di legittimità costituzionale rimesso alla Consulta con Ordinanza del Tribunale di Siena, in relazione alla guida “dopo” l’assunzione di sostanze stupefacenti di cui all’art. 187, primo comma, d.lgs. n. 285 del 1992, così come modificata dalla l. n. 177 del 2024.
Nel documento l’Associazione affermava di condividere integralmente i profili di illegittimità costituzionale sollevati dal Tribunale rimettente, in relazione a tutti i parametri evocati, evidenziando come l’attuale assetto della disposizione censurata, nella quale non vi era più alcun riferimento allo stato di «alterazione psico-fisica» derivante dall’assunzione delle sostanze, portasse alla possibile rilevanza penale di «una precedente assunzione anche di molto antecedente rispetto alla condotta di guida e tale, quindi, da non incidere in alcun modo sulle capacità del guidatore e mediatamente sulla sicurezza stradale».
A fronte dell’inequivoca volontà legislativa diretta ad escludere l’alterazione psicofisica dagli elementi della fattispecie incriminatrice, l’Associazione aveva ritenuto come “la lesione alla costituzionalità della norma censurata non potesse essere superata dalla Circolare del Ministero dello Interno e della Salute del 11 Aprile 2025, con la quale in effetti, si era tentato di reintrodurre surrettiziamente il requisito dell’alterazione psicofisica espunto dal legislatore”.
Così argomentando, l’Associazione, aveva aderito alle censure di legittimità sollevate dal Tribunale Senese, con riferimento al principio di necessaria offensività del reato (artt. 13,25, comma 2,27 Cost.), al rispetto dei canoni della ragionevolezza (artt. 3,13,25, comma 2,27 Cost.), alla finalità rieducativo della pena (art. 27, co. 3, Cost.) ed alla uguaglianza (art.3 Cost.), aggiungendo, inoltre, ulteriori considerazioni in ordine alla ritenuta violazione del principio di tassatività/determinatezza e necessaria proporzionalità della sanzione da irrogare rispetto alle finalità perseguite dalla norma stessa.
Infine, la stessa AIPDP auspicava un intervento chiarificatore della Corte Cost.con la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art.187,“nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida” ovvero “di una pronuncia interpretativa di rigetto che imponga un accertamento da parte del Giudice da valutare “caso per caso”la sussistenza di un concreto pericolo per il bene giuridico tutelato servendosi di elementi ulteriori rispetto alla mera assunzione di una sostanza stupefacente in un momento antecedente alla condotta di guida”.
Un’analoga censura di legittimità della norma in questione veniva sollevata dal Tribunale di Pordenone con Ordinanza di rimessione del 8 Aprile 2025 (v. MC Ubiali su Riv. Sistema Penale, Aprile 2025)
In particolare, il Giudice remittente dubitava della costituzionalità dell’art. 1, co. 1 lett. b) n. 1 e 2, l. 25 novembre 2024, n. 177 (“Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada”), nella parte in cui il Legislatore aveva soppresso le parole “in stato di alterazione psico-fisica” dallo articolo citato.
A seguito di tale intervento legislativo, la contravvenzione in esame non prevedeva più tale requisito limitandolo ad una fattispecie fondata sul mero riscontro di una situazione di positività a sostanze stupefacenti o psicotrope del soggetto che si trovava alla guida.
In conseguenza, per applicare le sanzioni previste, non assumeva più alcun rilievo la circostanza che la sostanza assunta avesse alterato le capacità psico-motorie del guidatore al momento in cui questi si pone alla guida posto che, a seguito della modifica della norma censurata ne consegue che: Comma 1) «chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno»;
Comma 1-bis) «se il conducente dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate (..)».
L’Ordinanza di rimessione del G.I.P. scaturiva dall’esame di un caso tipico in cui una signora, alla guida del proprio veicolo, cagionava un incidente stradale impattando contro un’altra auto.
Durante il ricovero presso l’Ospedale di Pordenone, la donna riferiva di aver assunto tre gocce di ansiolitico EN (principio attivo delorazepam), nonché di assumere con regolarità il farmaco Tachidol, contenente come principio attivo la codeina, per trattare una patologia cronica.
In base alle analisi tossicologiche effettuate su un campione di urine, l’esito degli accertamenti evidenziava una positività agli oppiacei per 516 ug/l. mentre le analisi su campione ematico davano invece esito negativo.
Pertanto, le analisi effettuate sulle urine permettono di rilevare tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope fino a diversi giorni o settimane dalla loro assunzione, mentre gli esami ematici consentono di rilevarne la presenza solo entro un arco temporale di 24/72 ore (!!).
Quindi, nel caso esaminato emergeva con certezza che l’assunzione di sostanze oppiacee, era avvenuta in un momento precedente alle 24/72 ore rispetto all’incidente stradale.
L’attuale disciplina del Codice della Strada non differenzia le diverse tipologie di accertamento utilizzabili per rilevare tracce di positività atteso che il co.3 dell’art. 187 C.d.S. stabilisce infatti che qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, ovvero nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli Agenti di Polizia Stradale accompagnano il guidatore presso una struttura sanitaria per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza, tuttavia, distinguere tra prelievi delle urine e quelli del sangue.
Il conducente viene sottoposto agli accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale nei seguenti casi:
a) quando gli accertamenti qualitativi non invasivi, condotti nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica del soggetto, anche a mezzo apparecchi portatili, diano esito positivo,
b) quando si ha ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente.
Va precisato che gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale vengono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi.
Per il conducente che rifiuta il test antidroga sono previste le stesse sanzioni relative al rifiuto dell’alcoltest
Come per l’alcoltest, le strutture sanitarie rilasciano alla Polizia stradale la certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati del conducente, e copia del referto sanitario positivo viene trasmesso, a cura della Polizia, al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione per gli eventuali provvedi- menti di competenza.
Se gli accertamenti qualitativi non invasivi (il mero tempone salivare rapido) hanno dato esito positivo e l’accertamento del test antidroga non è ancora disponibile, la Polizia stradale può disporre il ritiro cautelativo della patente fino all’esito degli accertamenti, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo, che viene fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o all’autorimessa più vicina e lasciato in consegna al proprietario o al gestore dell’autorimessa, con spese a carico del conducente sottoposto a controllo.
La patente ritirata viene depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.
Se gli accertamenti qualitativi danno esito positivo e, per un qualsiasi motivo, non è possibile procedere agli accertamenti tossicologici antidroga, la Polizia stradale può impedire immediatamente al conducente di proseguire con la conduzione del veicolo, che in assenza di persona idonea o prontamente reperibile per la guida sarà fatto trasportare sino al luogo indicato dal conducente o fino alla più vicina autorimessa e consegnato al proprietario/gestore della stessa, con spese a carico del conducente sottoposto a controllo.
Il Prefetto, sulla base degli accertamenti analitici o della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie, dispone che il conducente che ha guidato sotto l’effetto di stupefacenti o sostanze psicotrope si sottoponga a visita medica entro sessanta giorni, disponendo la sospensione in via cautelare della patente fino all’esito dell’esame di revisione; nel caso in cui l’accertamento abbia esito positivo alle sostanze, viene revocata la patente e il soggetto non può conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla revoca.
Se, invece, la visita medica ha esito negativo alle sostanze e il condu- cente è ritenuto idoneo alla guida, la patente non potrà, comunque, avere una durata superiore a un anno, e alla successiva conferma la durata della validità della patente non potrà eccedere tre anni, cinque per le conferme successive.
Se il reato viene commesso da un soggetto di età inferiore a ventun anni privo di patente oppure da un soggetto con il foglio rosa, questi non potrà conseguirla – neanche per conversione di patente estera – prima del compimento dei ventiquattro anni di età.
In ogni caso, per chi si mette alla guida di un veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope senza nemmeno aver conseguito la patente, la sospensione cautelare della stessa è sostituita con il divieto di conseguirla per un periodo da uno a due anni, anche tramite conversione di patente estera.
Secondo i Giudici remittenti, sebbene le modifiche apportate alla norma sanzionatrice possano riguardare la tutela della sicurezza stradale e la salvaguardia della incolumità fisica dei suoi utenti, l’intervento normativo operato è apparso del tutto irragionevole e sproporzionato per eccesso, andando a stigmatizzare una vasta gamma di situazioni del tutto neutre rispetto al bene giuridico tutelato.
L’eliminazione del requisito dell’alterazione psico-fisica avrebbe infatti trasformato la contravvenzione in un reato di pericolo astratto, basata sulla fallace logica di assoluta maggiore pericolosità alla guida del soggetto che ha assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
Si tratta tuttavia, come aveva sottolineato il PM Friulano, di «una presunzione apodittica, che non tiene conto della distanza temporale del fatto, delle modalità e delle ragioni della assunzione, nonché della sua incidenza concreta rispetto alla guida», che determina «una irragionevole equiparazione tra condotte meritevoli di sanzione, poiché realmente idonee a ledere il bene giuridico tutelato dalla norma, come la guida in effettiva alterazione psico-motoria, rispetto ad altre del tutto neutre rispetto alla finalità di tutela della fattispecie contravvenzionale quale l’assunzione di sostanza stupefacente o psicotropa diversi giorni prima al momento della guida, ovvero ancora socialmente accettate o accettabili come l’assunzione di oppiaci a scopo terapeutico».
Infine, va ricordato che sia l’art. 186 C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool), sia gli artt. 589-bis, co. 2 (Omicidio stradale o nautico) e 590-bis, co.2 (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissimi) C.P., prevedono elementi ulteriori rispetto al dato della pregressa assunzione poiché, nel caso dell’art. 186 C.d.S. la presenza di un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l., nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose stradali il riscontro di uno “stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.
Alla luce di quanto innanzi, l’elisione del requisito dello “stato di alterazione” avrebbe dato vita a una fattispecie che non risponde alla logica del maggior danno o pericolo per il bene giudico, ma a quella del “diritto penale d’autore” per il quale il trattamento sanzionatorio è apprestati quale conseguenza dell’assunzione di sostanze stupefacenti e quindi di una mera qualità personale del soggetto.
Risulta pertanto palese l’intento della norma di punire non tanto la guida pericolosa in sé, quanto piuttosto la positività a sostanze stupefacenti o psicotrope, in evidente contrasto con l’art. 25, co.2 della Costituzione.
Il P.M. del Tribunale di Pordenone, nel caso esaminato, aveva richiesto l’emissione del decreto penale di condanna, ma, nel contempo, aveva, rilevato che la nuova disciplina dell’art. 187 C.d.S. si esponeva a plurime censure di costituzionalità e per questo aveva richiesto al G.I, P. di rimettere la questione alla Consulta in base alle argomentazioni fornite e riportante integralmente nell’Ordinanza del Giudice.
In effetti, con l’Ordinanza di rimessione, il Giudice aveva sottoposto alla Corte il quesito sulla legittimità della modifica apportata con la citata Legge n. 177/2024 alla precedente formulazione dell’art. 187 C.d.S. che richiedeva che venisse dimostrato, non solo che il guidatore avesse assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, ma anche che lo stesso si trovasse in uno “stato di alterazione” tale da compromettere la capacità di guida mentre l’attuale formulazione si limita .a sanzionare la condotta di chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, subordinando la punibilità al mero riscontro della positività degli esami che, come si è detto, può sussi stere anche a notevole distanza dall’assunzione
Su questi presupposti la Consulta è pervenuta alla decisione in commento su cui non sono mancate le opinioni contrarie.
Secondo i primi commenti, la sentenza 10/2006, in definitiva, ritiene non costituzionalmente illegittima la nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della strada ma impone che “possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale” (!!).
Quella adottata dalla Consulta è però una formula molto generica, senza alcuna indicazione quantitativa sui limiti e sulle modalità di valutazione dell’eventuale stato di alterazione del guidatore.
Compete alle Forze dell’Ordine, nel contestare l’infrazione, in un momento prossimo alla condotta di guida, “l’accertamento della presenza nei liquidi corporei di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo”.
Così formulata, sembrerebbe che la sentenza voglia ricalcare la Circolare ministeriale, innanzi richiamata, con cui il Governo ha tentato di correggere in parte la norma con nuove linee guida che impongono l’accertamento di “una perdurante influenza della sostanza sull’abilità alla guida prima di procedere al ritiro della patente”.
Secondo la Consulta l’effettiva incapacità alla guida andrà accertata non più attraverso una valutazione medica, come avveniva prima della riforma, ma mediante analisi tossicologiche ed, in particolare, quella del sangue.
In sostanza, si afferma nei commenti, che nessuno può avere contezza scientifica del proprio stato di alterazione, come invece avviene da decenni per l’alcool.
Tuttavia, pur non condividendo l’allarme lanciato dall’Unione delle camere penali e dall’Associazione dei professori di diritto penale secondo i quali “la norma produrrebbe risultati irragionevoli e sproporzionati, rendendo illecite anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale”, la Corte delle Leggi sembra quasi voler suggerire al Legislatore una via d’uscita, attraverso la ricerca di criteri che abbiano almeno una parvenza di scientificità e che impongono pacificamente una riscrittura della norma censurata da più parti che rischia di penalizzare le malcapitate Vittime degli incidenti e, più in generale la sicurezza stradale, rimaste come “convitate di pietra” di una Riforma che li riguarda direttamente.(!!)