Vittime di violenza familiare e riappacificazione

Cass. pen. 1577/2026 chiarisce che, nei casi di violenza di genere accertata, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima non ha un significato univoco: non dimostra automaticamente né la perdurante esposizione alla condotta abusante né, in senso opposto, la cessazione della abitualità dei maltrattamenti.

Venerdi 20 Marzo 2026

La Cassazione, con la sentenza della Sez. VI,14 gennaio 2026 n.1577, sul delicato tema dei delitti contro la famiglia e contro la persona, ha affermato che, “ai fini dell’individuazione delle esigenze cautelari, il riavvicinamento tra soggetto agente e persona offesa non può essere univocamente inteso alla stregua della massima di esperienza secondo cui sarebbe dimostrativo di una perdurante esposizione di quest’ultima alla condotta abusante, ma dev’essere valutato, piuttosto, come circostanza suscettibile di plurimi significati, non potendo giungersi a diversa conclusione in base alla normativa sovranazionale di cui alla Direttiva UE 2024/1385 e della Convenzione di Istanbul, ratificata con legge 27 giugno 2013, n. 77, o all’elaborazione della giurisprudenza sovranazionale” (v sentenza allegata).

Secondo la Suprema Corte, in questi casi, occorre sempre valutare che sia avvenuta «la “riappacificazione“, tra i coniugi ossia la ripresa dei rapporti tra vittima e imputato maltrattante, a cui il Tribunale, nella decisione impugnata, ha assegnato un significato univoco, senza alcun apprezzamento del caso concreto come se si trattasse di una massima di esperienza.

Certamente non è infrequente che, per le dinamiche della relazione abusante e per lo stato di soggezione in cui versa la persona offesa, il riavvicinamento sia esso stesso effetto di una manipolazione della stessa.

Non è, ovviamente, una condizione esclusiva dei delitti di violenza di genere, essendo una evenienza possibile in relazione a tutti i reati, tanto che, a tal fine, il Legislatore ne ha disciplinato i possibili effetti introducendo l’art. 500, co.4,CPP, che prevede l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, quando vi sono elementi concreti per ritenere che sia stato avvicinato e sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità”.

Invero, nella casistica giudiziaria «si registrano spesso casi di vittime indotte a mostrare pacificazione, a ritrattare accuse, specialmente in riferimento a reati, a parte quello in esame, di criminalità organizzata, di matrice violenta (ritrattazione di denunce di estorsione, dichiarazioni non veritiere di avvenuto risarcimento/riparazione utilizzati per invocare l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen)».

Pertanto, si legge nella sentenza, «è corretto ritenere che la “ripresa dei rapporti” è una evenienza di fatto, che deve essere apprezzata, laddove ritenuta rilevante, con i consueti criteri di valutazione della prova, potendo essere veritiera o meno, o comunque, pur se vera, indicare il perdurante timore della vittima nei confronti del reo.

In casi di acclarata violenza di genere, il successivo riavvicinamento tra autore e vittima è, al pari di quanto avviene in altri contesti criminali, una circostanza suscettibile di plurimi significati interpretativi, non potendo essere univocamente valorizzata né come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, né, in senso opposto, quale segnale della cessazione della condotta abituale di maltrattamenti. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale per il riesame, non vi è alcuna massima di esperienza in tema di riappacificazione, perché la relazione tra tale accadimento e la sua causa non segue uno schema comune, idoneo ad essere oggetto di generalizzazione».

Si tratterebbe «di un elemento cui non può essere ricondotta automaticamente alcuna valenza e che deve, piuttosto, essere calato nel caso concreto e valutato secondo le consuete regole di valutazione dei fatti penalmente rilevanti sia ai fini della responsabilità così come ai fini dell’apprezzamento delle esigenze cautelari».

In mancanza di tale valutazione, conclude la sentenza, “si introdurrebbe una sorta di prova legale e, con una irragionevole semplificazione, ci si sottrarrebbe alle generali regole in materia di valutazione delle prove.

In base all’esperienza, avviene proprio il contrario, ossia che si tratta di situazioni che meritano attenta valutazione in quanto possibile traccia di condizioni opposte, che vanno dalla grave e perdurante vittimizzazione alla falsità delle accuse, per quanto possa essere più frequente il primo caso, quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti”. (!!)

  • Il ciclo della violenza in Famiglia

In precedenza, sempre la Cassazione sez. VI, con la sentenza n. 35067/ 2025,pronunciandosi sul ricorso avverso una condanna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, aveva tracciato con grande chiarezza espositiva le peculiarità della violenza nelle relazioni di coppia, ritornando ancora una volta sulla questione della valutazione della testimonianza della persona offesa, sul fisiologico rischio di ritrattazione delle dichiarazioni da lei rese, nonché sulla rilevanza da attribuire a una querela tardiva o rimessa.

Anche in questo caso, la prospettiva adottata era stata quella del richiamo delle fonti sovranazionali che, analogamente alla più recente giurisprudenza di merito, individuano nel costrutto teorico del c.d. ciclo della violenza l’imprescindibile parametro per la comprensione del fenomeno della violenza domestica e, in termini più ampi, di genere.

La vicenda giudiziaria traeva origine dagli atteggiamenti posti in essere da un partner nei confronti della compagna convivente costituiti da comportamenti “autoritari, affettivamente ricattatori e coercitivi” che avevano indotto la persona offesa ad abbandonare la casa in cui viveva con il compagno per tornare a vivere dai genitori e che, una volta in apparenza cessati, avevano suggerito alla stessa di riprendere la coabitazione, anche in ragione del pentimento e dall’affetto manifestato a parole dal compagno.

Non molto tempo dopo, le violenze subite dal partner si erano intensificate ed anzi acuite con il sopravvenuto stato di gravidanza della donna.

A seguito a una minaccia di aborto, che l’aveva vista per l’ennesima volta denigrata e sottoposta a vessazioni da parte del compagno, la persona offesa aveva abbandonato definitivamente l’abitazione condivisa con il partner e lo aveva denunciato per le violenze subite.

Nondimeno, l’imputato aveva continuato a manifestare atteggiamenti minatori e persecutori in danno della ex convivente, e, in conseguenza, i Giudici di primo e di secondo grado avevano condannato l’imputato per il delitto di maltrattamenti, aggravato poiché commesso in danno di una donna in stato di gravidanza (ex art. 572, comma 2, c.p.).

Avverso la sentenza d’Appello l’imputato aveva proposto ricorso indicando nei motivi il vizio di motivazione a causa del travisamento probatorio, ritenendo la sentenza impugnata fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa, anche in presenza di parziali contraddizioni ed in assenza di riscontri, nonché la violazione di legge con riferimento alla circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto nei confronti di donna in stato di gravidanza e alla configurabilità del reato a seguito della cessazione della convivenza.

La Corte di legittimità, rigettando entrambi i motivi, in quanto infondati, aveva affermato, muovendo da un’analitica disamina delle “dettagliate” dichiarazioni rese dalla persona offesa, poste a base della decisione impugnata, che la “peculiarità che connota un delitto abituale, quale quello della violenza praticata in un contesto di coppia ai danni delle donne, che in assenza di testimoni può svilupparsi secondo un modello ciclico e progressivo, volto ad indebolire, isolare e confondere la vittima con pratiche manipolatorie”.

Sul punto la Corte aveva sottolineato che la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo chiarito che, ai fini della credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca della testimonianza della persona offesa, le sue dichiarazioni possono essere da sole poste come elemento giustificativo della condanna, senza necessità di riscontri estrinseci.

In particolare la credibilità soggettiva si evince dalle “caratteristiche personali, morali e intellettive” del teste, nonché “dalla assenza di motivi di rancore o di astio verso l’imputato” mentre quello della attendibilità intrinseca è ricavabile dalla genesi spontanea del racconto, dalla coerenza interna dello stesso e dalla “concordanza con altri elementi fattuali acquisiti al processo”.

Pertanto, ai fini della decisione è sufficiente l’acquisizione di “qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo [gli stessi] risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione.che non può essere intesa come mera volontà di far valere nel processo un proprio interesse economico e, a maggior ragione, non può incidere in termini significativi sulla valutazio- ne di attendibilità della testimonianza”.

Quanto alla necessità di valutare congiuntamente le singole condotte poste in essere dall’autore del reato, nonché dalla persona offesa, la rilevanza della decisione risiedeva nella centralità attribuita in Dottrina al c.d. “ciclo della violenza”.

Questo modello teorico consente di scandire la relazione con il partner maltrattante in fasi distinte e di ricostruire la “crescita esponenziale della modalità maltrattante fino a raggiungere un progressivo e rovinoso vortice il cui la donna viene inghiottita dalla violenza continuativa, sistematica, e quindi ciclica da parte del partner”.

Secondo la Corte, tale ciclicità deriverebbe da tre momenti:

1) In una prima fase il partner manifesta sentimenti di insofferenza e ostilità verso la donna che sfociano in forme di aggressività “tollerabili” sul piano psicologico, come “modalità tipica e spesso preliminare delle altre forme di violenza nelle relazioni intime, anche perché funzionale a rendere la vittima tanto vulnerabile e depotenziata da normalizzare la violenza e limitarne la capacità di sottrarvisi, cui si aggiungono le minacce e il timore di nuove aggressioni”.

2) La seconda fase è invece caratterizzata da un’escalation di violenza, che si tramuta in violenza fisica in cui la vittima, temendo per la propria incolumità, inizia a chiedere aiuto all’esterno, sino alle volte a trovare il coraggio per sporgere denuncia.

3) La terza fase, infine, coincide con il momento in cui interviene il pentimento del partner, accompagnato da espressioni affettuose, da frequenti rassicurazioni e manifestazioni di scuse nei confronti della Vittima.

Al pentimento può seguire una fase di assestamento, definibile come rifiuto della responsabilità dell’accaduto, in cui il maltrattante cerca il motivo dell’esplosione della violenza e spesso lo individua in atteggiamenti provocatori della partner o in circostanze esterne derivanti dal comsumo di alcool, difficoltà lavorative o altre.

Nella sentenza in commento, al “ciclo della violenza” viene riconosciuta la dignità giuridica propria della massima di esperienza, quale la “generalizzazione derivante dall’esperienza comune” mediante la quale “si instaura una correlazione logica tra una tipologia di fatti, ed un altro fatto, rilevante nel processo, che a detta tipologia risulti riconducibile”.

Tale generalizzazione emergerebbe“dall’annosa casistica giudiziaria circa i comportamenti ricorrenti degli autori e delle vittime in questi reati”, ma anche dalle risoluzioni e dalle raccomandazioni degli Organismi internazionali emanate in materia di violenza di genere, nonché dalle altre fonti sovranazionali di cui si dirà oltre.

Appare, quindi, evidente come sia necessario attribuire una corretta lettura a quei comportamenti, come la non collaborazione della donna e, in particolare, il ritiro della querela e la ritrattazione, che rischierebbero altrimenti di esser ritenuti idonei a minare la credibilità della persona offesa, dipingendola come inattendibile o contraddittoria.

In questa diversa prospettiva, infatti, la ritrattazione della persona offesa trascende la sua mera valenza oggettiva di smentita di quanto precedentemente dichiarato mentre costituisce un riscontro delle violenze denunciate, finendo per corroborare l’attendibilità del teste.

Secondo tale opinione “il tentativo di riavvicinamento della persona offesa all’autore delle violenze, anche con momenti di tenerezza, non solo non vale a dare corso di per sé a una relazione tossica – tale da porre la vittima su un piano di corresponsabilità -, ma neanche vale ad incidere ex se sulla credibilità ed attendibilità della sua testimonianza, costituendo, al contrario, considerato anche l’accertato stato di gravi danza della donna, un’evenienza prevedibile [..] o sintomatica della sua esposizione al pericolo di reiterazione del delitto per pressioni e ricatti”.

Sul punto, la sentenza ribadisce un costante orientamento della Corte di legittimità secondo cui “nell’ordinaria dinamica delle relazioni di coppia segnate da condotte maltrattanti, il differimento nel tempo del momento in cui la vittima decide di denunciare all’autorità giudiziaria può avere molteplici ragioni che spetta al giudice accertare, solo ove ritenga che questo assuma rilievo determinante, senza che sia consentito addentrarsi in apodittiche ed astratte valutazioni di verosimiglianza”.

Pertanto, appare doveroso per i Gudici tenere conto della difficoltà della vittima “di avvedersi, tempestivamente, del progressivo condizionamento, fisico e psicologico che sta subendo, proprio in ragione della sua ciclicità; del suo tentativo di evitare la rottura della relazione per il legame affettivo che la avvince all’autore, della sua preoccupazione per le conseguenze che una denuncia potrebbe determinare, della sua speranza nel miglioramento della situazione soprattutto a fronte di asseriti pentimenti” e, infine, del suo timore di ripercussioni negative sulla propria condizione genitoriale e sulla relativa condivisione di questa con il maltrattante”.

Peraltro, il delitto di maltrattamenti in famiglia sarebbe “configurabile anche in danno di persona non convivente o non più convivente con l'agente nel caso in cui quest'ultimo e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione” per cui decisivo sarebbe dunque, nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, la persistenza di un condiviso progetto di genitorialità da parte della coppia.

Per contro, si configurerebbe l’ipotesi aggravata del delitto di atti persecutori di cui all'art 612 bis co. 2 c.p., nel caso di cessazione della relazione di fatto, senza permanenza di obblighi di mantenimento e assistenza reciproci o nei confronti della prole.

In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessaariamente continuativa: sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza more uxorio con la persona offesa”.

Appare esplicito il riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 2021 che, chiamata a pronunciarsi in relazione ad un caso in cui tra l’imputato e la persona offesa vi era una pregressa relazione caratterizzata da “un’assidua frequentazione da parte della persona offesa della famiglia dell’imputato”, sebbene senza che si trattasse di un rapporto accompagnato da una stabile coabitazione, ha affermato che in difetto della dimostrazione che consenta di qualificare la persona offesa come “persona (già) appartenente alla medesima “famiglia” dell’imputato” non si possa applicare l’art. 572 c.p., in luogo dell’art. 612 bis c.p., altrimenti .sarebbe una “interpretazione analogica a sfavore del reo della norma incriminatrice: […] magari sostenibile dal punto di vista teleologico e sistematico […] ma comunque preclusa dall’art. 25, secondo comma, Cost.”.

  • La riconciliazione e la ritrattazione

Nel primo caso esaminato, il Tribunale del Riesame aveva negato la possibilità di sostituire con una misura più blanda della custodia in carcere cui l’imputato era sottoposto per i reati di maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna convivente e di atti persecutori ai danni dei genitori di lei.

La difesa lamentava carenze motivazionali della decisione sia in ordine all’entità delle esigenze cautelari sia in ordine alla esclusione dell’adeguatezza degli arresti domiciliari.

Sul punto la Cassazione ha ritenuto sufficiente evidenziare la gravità del reato e la pericolosità dell’autore come sintomi di un consistente pericolo di reiterazione a causa di nuovi atti di violenza alla persona, arginabile solo con la misura più restrittiva, posto che “la ripresa dei rapporti tra l’imputato e la vittima sarebbe da considerarsi elemento che depone per l’esistenza di un apprezzabile rischio di reiterazione delle condotte illecite”.

Pertanto, secondo la decisione in commento “non sarebbe possibile ritenere che la “rappacificazione” sarebbe una condotta di per sé dimostrativa della esposizione della vittima “alla prosecuzione o all’aggrava mento della relazione con il soggetto maltrattante”.

La “ripresa dei rapporti”, sintomo della riappacificazione tra i coniugi, sarebbe, quindi, una «evenienza di fatto» suscettibile di essere interpretata in base ad un “apprezzamento del caso concreto sia come indice di una perdurante esposizione alla condotta abusante, sia quale segnale della cessazione della stessa”.

Per la Corte, il riavvicinamento tra le parti nell’ambito dei fatti di violenza domestica può assumere rilevanza nella realtà concreta, «quando la vittima, più spesso donna, sia costretta dalle sue condizioni di vita ad accettare pressioni e condizioni umilianti»

Ne è riprova che il Legislatore, posto di fronte a un simile problema, ha introdotto l’art. 500, co.4 CPP che consente il “recupero” di dichiarazioni rese in assenza di contraddittorio a tutela della genuinità della prova dichiarativa, attribuendo rilevanza (solo) a specifici fattori di univoca e conclamata valenza patologica (violenza, minaccia, offerta di denaro o altra utilità) ritenuti in grado di condizionare, per comune esperienza, la deposizione di un teste.

Inoltre, l’applicazione della norma beneficia dell’art. 90-quater CPP che, oltre a fornire una base normativa alla figura della “vittima particolarmente vulnerabile” indica una serie di parametri che specificano il concetto di “vulnerabilità”, tra cui la dimensione psico-fisica e dinamiche di dipendenza affettiva o materiale, che consentono accertamenti anche più mirati rispetto ad un’indagine incentrata su un oggetto generico come, appunto, le “condizioni di vita” della persona offesa.

Ciò posto, appare evidente la rilevanza, sul piano processuale, del riavvicinamento tra le parti nei reati di violenza domestica che riguarda non solo quanto disciplinato dall’art. 500 co.4 CPP., ma una pluralità di istituti.

Tali considerazioni trovano una completa applicazione nel caso in questione in relazione alla pericolosità dell’imputato ed ai presupposti giustificativi della misura cautelare in corso.

Tuttavia, va sottolineato che il “riavvicinamento”, in generale, è in realtà un fenomeno a sua volta complesso e variegato, non solo nelle sue cause, ma anche nella sua consistenza, come conferma il fatto che il caso è stato esaminato dalla S.C. anche con riferimento alla ritrattazione delle dichiarazioni rese dalla vittima o della rimessione della querela.

L’esperienza delle Aule di Giustizia insegna che tutte le combinazioni sono possibili poiché la ritrattazione può nascondere un riavvicinamento, senza però rivelare se la riconciliazione delle parti possa portare al ridimensionamento dei fatti, sebbene la scelta di riprendere i rapporti con l’autore del reato e di abdicare all’azione penale dipenda da un “perdono” da parte del coniuge della vittima, in conseguenza di un qualche “cambiamento” attuale o promesso del partner che non nega ma conferma, implicitamente, le pregresse condotte maltrattanti senza che sia messa in dubbio la credibilità della persona offesa.

In definitiva, ne consegue che ogni situazione porta con sé problemi particolari, da ricondurre al dato normativo che da un lato stabilisce la procedibilità d’ufficio del reato di maltrattamenti e dall’altro esige di formulare già all’esito delle indagini una ragionevole previsione di condanna al termine di un giudizio spesso basato sulle dichiarazioni della persona offesa ma al contempo non del tutto avulse dalle istanze di giustizia che fanno capo alle parti tra cui prevale la stessa vittima.

  • La violazione delle norme sovranazionali

La parte conclusiva della motivazione della sentenza in commento mira a consolidare tali acquisizioni nell’ottica delle fonti normative sovranazionali in materia, escludendo eventuali profili di contraddizione con queste ultime.

Sul punto, la Corte osserva che, dalla normativa e dalla giurisprudenza sovrannazionali non sembra sussistere, a carico degli Stati, alcun obbligo di prevedere regole di valutazione della prova ad hoc nel contesto della tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

Ne è un esempio l’art. 55, § 1 (Procedimenti d’ufficio o ex parte) della nota Convenzione di Istanbul che, obbligando le Parti contraenti ad accertare che «il procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse ritrattare l’accusa o ritirare la denuncia», incide sul regime di procedibilità degli specifici reati contemplati dalla fonte internazionale, senza «interferi[re] con i criteri di formazione e di valutazione della prova, che restano disciplinati dalle regole ordinarie del processo penale»

Della stessa opinione sarebbe anche la Corte europea dei diritti dell’uomo, che, nell’imporre alle Autorità statali obblighi di protezione nei confronti delle vittime, si limita a vietare valutazioni basate «unicamente sulla percezione di pericolo riportata dalla vittima al fine di «individuare la presenza di rischi reali e imminenti da contenere con apposite e proporzionate misure preventive», sebbene si astenga dal fornire indicazioni sul significato probatorio da attribuire all’evolvere dei rapporti con l’autore del reato nei procedimenti penali.

Gli Obblighi internazionali, infatti, obbligano gli Stati unicamente a preservare le vittime dall’eventuale reiterarsi di condotte criminose, nonché da comportamenti ritorsivi o intimidatori da parte di chi è accusato di reati di violenza di genere e contro i familiari.

In particolare, l’art. 56 della già citata Convenzione di Istanbul impone che le Parti contraenti «adottino le misure legislative, o di altro tipo, destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari».

La più recente Direttiva (UE) 2024/1385, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, individua nell’obbligo di valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima (art. 16) il fulcro centrale e strategico del sistema di tutela predisposto.

Infine, anche la Corte di Strasburgo ha ricordato la esistenza di un obbligo per gli Stati di tutelare le persone vulnerabili, tra cui rientrano le vittime di violenza domestica, mediante l’adozione di misure adeguate a proteggerle da aggressioni alla vita e all’integrità psicofisica.

In applicazione di tale principio, l’Italia è stata condannata per violazione degli artt. 2 e 3 della Convenzione in alcuni casi in cui la Corte ha ravvisato una tardiva attivazione delle autorità nazionali che ha contribuito alla reiterazione delle condotte violente. (!!)

  • Conclusioni

Con la sentenza in commento, la sesta sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sulla valutazione dell’attuale e concreto pericolo di reiterazione del reato ai fini dell’applicazione di una misura cautelare personale per i delitti di violenza domestica e di genere.

Più precisamente, i Giudici di legittimità hanno escluso che la ripresa dei rapporti tra l’imputato e la persona offesa possa essere univocamente intesa come elemento dimostrativo del rischio di recidiva.

In conseguenza, il ricorso dell’imputato è stato rigettato in quanto infondato, sul rilievo che la gravità dei delitti e dei precedenti penali dell’imputato, oltre alla circostanza di aver commesso i fatti durante l’esecuzione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, delineasse un «quadro di allarmante personalità» dell’imputato da sé sufficiente a comprovare la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato così come è stata esclusa l’idoneità di misure diverse da quella carceraria e ritenuto irrilevante il decorso del tempo dall’applicazione della misura.

Inoltre, la Cassazione ha mostrato di non condividere il significato attribuito dal Tribunale del Riesame alla ricomposizione del rapporto tra l’autore del reato e la vittima sebbene nelle dinamiche delle relazioni abusanti si verifichino spesso episodi di riavvicinamenti e pacificazioni tra il soggetto maltrattante e la vittima, per effetto di pressioni e atteggiamenti manipolatori, lasciando quest’ultima esposta al pericolo di condotte reiterative del reato commesso.

In questo contesto, a parere della Corte, gli specifici obiettivi di protezione delle vittime, esposte ad un maggior rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, assegnano alle misure cautelari una funzione special-preventiva in base ad un rischio di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c) CPP

In sostanza, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, allorché si proceda per «reati consumati all’interno di “relazioni strette”» l’intervento cautelare attuato mediante sia le misure specifiche, quali sono l’allontanamento dalla casa familiare (art. 282-bis c.p.p.) e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-ter c.p.p.) sia tutte le altre comuni misure cautelari coercitive, assume una direzione precisa, diretta a «contenere una pericolosità “mirata”, orientata nei confronti di una specifica persona».

Ne consegue che l’applicazione di una cautela personale, sebbene non sia esclusa per fronteggiare un pericolo di fuga, di inquinamento probatorio o di reiterazione criminosa a tutela della collettività, venga ulteriormente impiegata con la funzione di impedire la reiterazione delle condotte violente in danno di soggetti passivi determinati, la cui individuazione passa attraverso la valutazione delle specifiche «circostanze di fatto», che includono necessariamente gli aspetti del rapporto esistente tra la persona offesa e l’imputato da attribuire al “riavvicinamento” avvenuto tra di esse.

Sta di fatto che supposti episodi di “riappacificazione”, a cui spesso seguono ridimensionamenti dei fatti o persino ritrattazioni della persona offesa, sono fenomeni frequenti, spesso dovuti «alle modalità insidiose, circolari e manipolatorie in cui usualmente si sviluppa la violenza che rende necessario un «impegno motivazionale» per il giudice cautelare, tenuto ad accertare se tali condotte possano essere sintomatiche dell’esposizione della persona offesa alla prosecuzione o all’aggravamento della relazione maltrattante».

La soluzione adottata nella sentenza che si annota può essere ritenuta positiva. in quanto in essa trova conferma l’esigenza che il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato inteso come “riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati sia oggetto di una valutazione specifica, calibrata sulle peculiarità della singola vicenda e delle dinamiche della relazione tra la vittima e l’imputato”.

Ne consegue che risulterebbe, comunque, imprescindibile una corretta valutazione del rischio di ripetizione di comportamenti violenti, che non può essere affidata all’iniziativa della persona offesa stessa.

Pertanto l’approccio orientato alla protezione della vittima.ai fini della applicazione dell’art. 274, co.1, lett. c) CPP nei casi di violenza domestica e di genere, richiederebbe una particolare cautela nel ricondurre il pericolo di reiterazione del reato alla vicenda sub iudice, evitando che la prognosi di pericolosità si fondi su generici indicatori dell’attitudine a delinquere o, come nella vicenda in esame, su automatismi privi di adeguato supporto motivazionale.

In definitiva, solo procedendo così sarebbe possibile garantire, nel procedimento cautelare, il punto di equilibrio tra le finalità di salvaguardia della persona offesa e i diritti di libertà dell’imputato.

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