Ritardo aereo oltre le 24 ore e danno non patrimoniale: lesa la libertà di circolazione

La Cassazione con l'ordinanza n. 8999/2026 ha stabilito che il trattenimento forzato in aeroporto per oltre 24 ore, in assenza di assistenza da parte del vettore aereo, integra una lesione della libertà di circolazione tutelata dall'art. 16 Cost., costituendo presupposto sufficiente per il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. Il giudice è tenuto a individuare d'ufficio il diritto fondamentale leso, anche se non espressamente indicato dai passeggeri.

Mercoledi 15 Aprile 2026

Premessa

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale del vettore aereo, precisando che il giudice di merito non può limitarsi a rilevare la mancata indicazione della norma costituzionale di copertura da parte del passeggero, ma è tenuto a individuare autonomamente il diritto fondamentale inciso dalla condotta del vettore.

La decisione chiarisce, in particolare, che la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. — dotata di una protezione rinforzata perché soggetta a riserva di legge — può essere compressa anche da condotte di natura contrattuale. Sul piano pratico i passeggeri in caso di ritardi o cancellazioni potranno ricondurre più agevolmente la domanda risarcitoria non patrimoniale al diritto costituzionale di circolazione, specie quando il ritardo superi le 24 ore e il vettore non abbia prestato alcuna assistenza.

La vicenda e i precedenti gradi di giudizio

Tizio e Mevia acquistavano due biglietti per la tratta Roma–Dubai–Bangkok per il 3 agosto 2016. Il volo Roma–Dubai, pur decollato in orario, era costretto a rientrare a causa di un incendio all'aeroporto di Dubai, ripartendo solo nel pomeriggio e giungendo a destinazione a ridosso della mezzanotte ora locale. I passeggeri perdevano così la coincidenza per Bangkok.

La compagnia Alfa Ltd, pur essendo disponibili voli sulla stessa tratta in fascia mattutina e pomeridiana del giorno successivo, indicava come unica soluzione un volo serale del 4 agosto, partito di fatto dopo la mezzanotte del 5 agosto, con un ritardo complessivo superiore alle 24 ore.

Durante l'attesa i passeggeri non ricevevano alcuna assistenza a terra, erano costretti a pernottare in aeroporto e subivano la perdita di un giorno di vacanza nonché delle spese già anticipate per l'hotel a Bangkok. Chiedevano quindi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un totale di 1.045 euro.

Il Giudice di pace di Caserta accoglieva la domanda, riconoscendo in via equitativa un danno non patrimoniale e liquidando 700 euro. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, investito dell'appello di Alfa Ltd, riformava la decisione: escludeva la risarcibilità del danno non patrimoniale sul rilievo che i passeggeri non avevano specificato la copertura normativa — ordinaria o costituzionale — dell'interesse leso, osservando altresì che "il danno da stress non si identifica automaticamente con la lesione della salute ex art. 32 Cost. e che non esiste una norma che riconosca espressamente il danno non patrimoniale in caso di cancellazione del volo".

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Suprema Corte cassa con rinvio la sentenza del Tribunale.

Nel merito, la Corte richiama i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26972 del 2008: il danno non patrimoniale è risarcibile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona tutelati dalla Costituzione, purché:

  • l'interesse leso — e non il mero pregiudizio — abbia rilevanza costituzionale;
  • la lesione superi una soglia minima di tollerabilità;
  • il danno non sia futile, ossia non si riduca a meri disagi o fastidi.

La Corte ha poi chiarito che la Convenzione di Varsavia, come modificata dalla Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata con l. n. 12/2004), individua la condotta inadempiente del vettore aereo ma non seleziona gli interessi non patrimoniali del passeggero suscettibili di lesione: è pertanto compito del giudice identificare, caso per caso, i diritti inviolabili della persona potenzialmente incisi.

Nel caso di specie, il diritto leso è la libertà di circolazione garantita dall'art. 16 Cost. Il trattenimento forzato in aeroporto per oltre 24 ore, senza possibilità di allontanarsi e senza alcuna assistenza da parte del vettore, configura una compressione di tale libertà che — anche se temporalmente limitata — è giuridicamente rilevante. L'art. 16 Cost., sottoposto alla riserva di legge rinforzata, gode di una protezione costituzionale di particolare intensità, il che rende ancor più evidente l'errore del giudice d'appello nell'averla ignorata.

Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà procedere a nuovo esame verificando la sussistenza e l'entità del danno non patrimoniale alla luce dei criteri ora indicati, tenendo conto che la compagnia aerea non ha contestato i fatti nella loro materialità.

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