Il P.I.R. presentato in aeroporto vale come reclamo ai sensi della Convenzione di Montreal

Cassazione: ordinanza n. 8684 del 07/04/2026.

Il reclamo per ritardo nella consegna del bagaglio aereo, previsto dall'art. 31 par. 2 della Convenzione di Montreal del 1999, può essere presentato dal passeggero sin dal momento in cui viene a conoscenza del ritardo, anche prima che il bagaglio gli sia materialmente riconsegnato, purché entro il termine di 21 giorni dalla messa a disposizione. La Cassazione, recependo la pronuncia della Corte di Giustizia UE (C-292/24 del 05/06/2025), ha stabilito che il P.I.R. (Property Irregularity Report) compilato in aeroporto al momento del riscontro del mancato recapito è idoneo ad integrare tale reclamo.

Giovedi 9 Aprile 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di tutela del passeggero nel trasporto aereo internazionale, chiarendo in modo definitivo il rapporto tra la segnalazione di irregolarità del bagaglio (P.I.R.) e il reclamo formale previsto dalla Convenzione di Montreal.

La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra la funzione operativa del P.I.R. e la funzione giuridica del reclamo ex art. 31, superando l'interpretazione restrittiva secondo cui il passeggero dovrebbe attendere il recupero del bagaglio prima di poter contestare il danno da ritardo. Ne consegue che le clausole o le prassi dei vettori aerei che impongono al passeggero di presentare un reclamo separato e successivo alla riconsegna, pena la decadenza, risultano incompatibili con il dettato convenzionale come interpretato dalla Corte di Giustizia UE e ora recepito dalla Cassazione.

Il caso

Tizio, passeggero su un volo internazionale operato dalla compagnia aerea Alfa (tratta Catania–Düsseldorf–Copenaghen), non riceveva il proprio bagaglio alla destinazione finale. Constatata la mancata riconsegna, compilava immediatamente in aeroporto il Property Irregularity Report (P.I.R.), la segnalazione di irregolarità bagagli prevista dalla procedura del vettore. Il bagaglio veniva restituito con un giorno di ritardo.

Tizio agiva quindi in giudizio chiedendo la condanna di Alfa al rimborso delle spese vive sostenute (euro 731,31) e al risarcimento del danno non patrimoniale (euro 4.000,00).

Il Giudice di pace di Messina rigettava la domanda, ritenendo Tizio decaduto dall'azione per non aver presentato il reclamo entro 21 giorni dalla riconsegna del bagaglio, come prescritto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal del 1999.

Il Tribunale di Messina, adito in appello, riformava la decisione di primo grado: riteneva che il P.I.R. presentato in aeroporto il giorno stesso del viaggio fosse idoneo ad assolvere la funzione di reclamo ai sensi dell'art. 31 par. 2-4 della Convenzione, condannando Alfa al pagamento delle spese documentate di euro 731,00. La compagnia aerea proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, tutti incentrati sulla pretesa distinzione tra P.I.R. e reclamo formale.

I motivi del ricorso

Alfa sosteneva, con tre distinti motivi:

  • il Tribunale aveva equiparato il P.I.R. alla denuncia di smarrimento del bagaglio senza adeguata motivazione, incorrendo in motivazione apparente (art. 132 c.p.c.);
  • aveva valutato erroneamente le prove, non considerando le differenze sostanziali e procedurali tra il P.I.R. — presentato il 30.8.2018 — e il reclamo scritto trasmesso via PEC solo l'8.10.2018;
  • aveva erroneamente ritenuto Tizio non decaduto dall'azione, in violazione dell'art. 31 della Convenzione di Montreal: il P.I.R. sarebbe uno strumento operativo per avviare le ricerche del bagaglio, non un reclamo risarcitorio; quest'ultimo presupporrebbe necessariamente che il bagaglio sia già stato riconsegnato al passeggero, che solo allora può verificarne l'integrità e quantificare il danno.

La decisione della Cassazione e il principio di diritto

La Terza Sezione civile della Corte di Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo i tre motivi infondati in quanto relativi alla medesima questione e risolvibili alla luce del diritto unionale.

Il punto dirimente è la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. VIII,5 giugno 2025, C-292/24, che ha fornito un'interpretazione autentica dell'art. 31 par. 2 della Convenzione di Montreal. Secondo la Corte UE, la disposizione fissa soltanto il dies ad quem entro cui il reclamo deve pervenire al vettore (21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio), ma non impedisce che il reclamo venga presentato in qualunque momento anteriore, ossia sin da quando il passeggero viene a conoscenza del ritardo — quindi anche prima che il bagaglio gli sia fisicamente restituito.

La Cassazione sviluppa il ragionamento su due direttrici:

  • Il reclamo ex art. 31, letto in combinato con l'art. 19 della Convenzione (che pone il danno da ritardo a carico del vettore), serve a informare il vettore dell'esistenza del pregiudizio derivante dal ritardo nella consegna del bagaglio. Non è richiesto che il passeggero abbia già recuperato il bagaglio per poter esercitare tale comunicazione: la mancata consegna alla destinazione è di per sé circostanza sufficiente a rendere edotto il vettore del fatto potenzialmente dannoso.
  • Accogliere la tesi della compagnia aerea — che subordinava la validità del reclamo alla previa riconsegna del bagaglio — avrebbe aggiunto al testo convenzionale una condizione non prevista, pregiudicando il giusto equilibrio tra interessi dei vettori e interessi dei passeggeri sancito dal terzo Considerando della Convenzione stessa. Peraltro, la segnalazione tempestiva consente al vettore di raccogliere con la massima rapidità gli elementi necessari per fornire la prova esimente prevista dall'art. 19 (adozione di tutte le misure necessarie per evitare il danno).

Da ciò discende il seguente principio di diritto: "In caso di ritardo nella consegna del bagaglio nel trasporto aereo internazionale, il reclamo previsto dall'art. 31 par. 2 della Convenzione di Montreal del 1999 può essere validamente presentato dal passeggero sin dal momento in cui questi viene a conoscenza del ritardo, anche prima che il bagaglio gli sia messo a disposizione, purché entro il termine di decadenza di 21 giorni dalla data di messa a disposizione; il P.I.R. compilato in aeroporto al momento della constatazione del mancato recapito integra tale reclamo".

Allegato:

Pagina generata in 0.006 secondi