Con l'ordinanza n. 7563, pubblicata il 29 marzo 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla tutela dei creditori nel caso di rinuncia all’eredità dei propri debitori da parte dei chiamati e sull’ambito di applicazione dell'art. 524 del Codice Civile.
Tale disposizione riconosce ai creditori del chiamato che abbia rinunciato all’eredità di un debitore di essere autorizzati dal giudice ad accettarla in nome e in luogo del rinunziante.
| Giovedi 9 Aprile 2026 |
A fronte dell’inerzia del chiamato all’eredità di un debitore di una società, quest’ultima esperiva con successo l'actio interrogatoria ai sensi dell'art. 481 del Codice Civile, ottenendo la fissazione di un termine giudiziale entro cui il chiamato avrebbe dovuto dichiarare se accettare o rinunciare all'eredità.
Il debitore, tuttavia, lasciava decorrere infruttuosamente tale termine, perdendo così il diritto di accettare.
Tale condotta, di fatto pregiudizievole per le ragioni creditorie, spingeva la società a intentare una nuova azione, questa volta ai sensi dell'art. 524 del Codice civile per essere autorizzata ad accettare l'eredità "in nome e luogo del rinunziante", al fine di soddisfarsi sui beni ereditari.
Sia il Tribunale, in primo grado, che la Corte d'Appello, in sede di gravame, accoglievano la domanda della società creditrice, ritenendo applicabile il rimedio di cui all'art. 524 del Codice Civile anche in caso di perdita del diritto di accettare per decorso del termine fissato con l'actio interrogatoria.
Il debitore, rimasto soccombente, proponeva ricorso per cassazione, sostenendo una tesi restrittiva e letterale della norma la quale menziona esplicitamente solo l'atto di "rinunzia" e non altre fattispecie estintive del diritto di accettare.
Il quesito sottoposto alla Suprema Corte è il seguente: la perdita del diritto di accettare l'eredità, quale conseguenza dell'inutile decorso del termine fissato ai sensi dell'art. 481 c.c., può essere equiparata, ai fini della tutela dei creditori, alla rinunzia formale all'eredità di cui all'art. 524 c.c.?
In altri termini, il rimedio dell'impugnazione della rinunzia può essere esteso all'ipotesi in cui il chiamato perda il diritto di accettare l'eredità per inerzia, a seguito dell'esperimento nei suoi confronti dell'actio interrogatoria ex art. 481 c.c.?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., la quale ha ritenuto che la decisione impugnata si era conformata a un orientamento giurisprudenziale consolidato e il ricorrente, nel proporre il gravame non aveva offerto argomenti idonei a mutarlo.
Gli Ermellini, nel decidere, hanno ribadito il principio secondo il quale, il rimedio previsto dall'art. 524 c.c. è utilizzabile dai creditori non solo in presenza di una rinuncia formale all'eredità da parte del chiamato, ma anche nel caso in cui quest'ultimo non dichiari di accettarla in seguito all'esperimento della cd. actio interrogatoria ex art. 481 c.c., essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato (Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 33479 del 2021; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 15664 del 2020; Cass., Sez. 3, sentenza n. 7735 del 2007).
La giurisprudenza prevalente respinge la tesi secondo la quale l'art. 524 del Codice Civile sarebbe una norma eccezionale e, come tale, non suscettibile di applicazione analogica. Al contrario, essa viene inquadrata nel più ampio sistema dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.), accanto all'azione surrogatoria e a quella revocatoria.
Sebbene configuri uno "strumento singolare", la sua ratio è riconducibile a un principio generale dell'ordinamento: la tutela del creditore contro gli atti (o le omissioni) del debitore che pregiudicano la sua garanzia patrimoniale.
I giudici di legittimità sottolineano come sarebbe "iniquo" e contrario al principio di uguaglianza trattare in modo diverso due situazioni che, dal punto di vista del creditore, producono il medesimo effetto pregiudizievole
Sia la rinunzia formale sia l'inerzia qualificata a seguito di actio interrogatoria impediscono l'ingresso di beni nel patrimonio del debitore, frustrando le legittime aspettative di soddisfacimento del creditore.
L'espansione dell'ambito applicativo dell'art. 524 del Codice civile rappresenta, pertanto, "l'unica soluzione obiettivamente idonea a preservare le aspettative dei creditori".
Lo scopo della norma è quello di rendere inefficace, nei soli confronti del creditore agente, l'atto (o il comportamento omissivo) del debitore che gli impedisce di soddisfarsi sui beni ereditari.
Essa contempera l'interesse del creditore con la volontà del chiamato, il quale, anche a seguito dell'azione, non acquista la qualità di erede.
L'autorizzazione giudiziale consente al creditore di agire esecutivamente sui beni ereditari come se questi fossero entrati nel patrimonio del debitore, ma solo fino alla concorrenza del proprio credito.
L'azione ex art. 524 c.c., preceduta dall'actio interrogatoria, è ammissibile solo a condizione che non sia già maturata la prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità, prevista dall'art. 480 c.c.
Consentire l'azione dopo il decorso del decennio significherebbe "rimettere impropriamente in termini i creditori", con evidente pregiudizio per i chiamati successivi che hanno fatto legittimo affidamento sull'estinzione del diritto del primo chiamato.
L'actio interrogatoria ha infatti lo scopo di abbreviare il termine di prescrizione e non di "resuscitarlo" una volta spirato.
In conclusione, l’ordinanza in commento conferma che l'inerzia del debitore a seguito di actio interrogatoria equivale funzionalmente a una rinunzia impugnabile ex art. 524 c.c., e garantisce ai creditori uno strumento efficace per reagire a comportamenti omissivi che pregiudicano la loro garanzia patrimoniale.