La rinuncia all'eredità, richiedendo la forma solenne ex art. 519 c.c., non può essere revocata tacitamente per comportamenti concludenti del rinunziante. La Cassazione ha ribadito che atti di gestione di beni già in comproprietà per altri titoli non integrano accettazione tacita dell'eredità rinunciata, escludendo così la pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate.
| Mercoledi 25 Marzo 2026 |
Alla morte del padre, Tizio aveva formalmente rinunciato all'eredità con atto notarile. Nonostante ciò, l'Agenzia delle Entrate gli notificava un avviso di accertamento per le imposte ipotecarie e catastali relative a due immobili caduti in successione, ritenendo che i comportamenti tenuti da Tizio — in particolare il trasferimento della sede legale di una società nei locali oggetto della tassazione e la sottoscrizione di un atto d'obbligo con il Comune — fossero incompatibili con la rinuncia e integrassero un'accettazione tacita dell'eredità paterna.
Tizio si difendeva evidenziando di essere già comproprietario degli immobili per un quarto, in forza della precedente successione della madre, e che i comportamenti contestati erano riconducibili a tale preesistente titolo di comproprietà, non all'eredità paterna rinunciata.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. In sede di appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria riformava la decisione di primo grado:
Il contribuente impugnava la sentenza d'appello articolando cinque motivi. I principali riguardavano:
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, accoglie il primo e il quarto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata:
Da tali considerazioni discende il seguente principio di diritto: «Nel sistema delineato dagli artt. 519 e 525 c.c. in tema di rinunzia all'eredità — la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati — l'atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile».
Il principio è ormai consolidato. In senso conforme: Cass. Sez. 2, n. 15301/2025, che ha ribadito l'inammissibilità della revoca tacita della rinuncia; Cass. Sez. 2, n. 37927/2022, che ha confermato lo stesso orientamento in una fattispecie analoga relativa a comportamenti gestori su beni ereditari.