Vittime di femminicidio: nuove tutele per gli orfani

L’aumento dei Femminicidi e della violenza familiare sta generando gravi problemi per gli Orfani delle Vittime.

L’importante questione è divenuta oggetto di discussioni tra i Giuristi a causa delle procedure farraginose poste in essere dal Governo per la risarcibilità delle Vittime in generale, specie in favore dei minori divenuti anch’essi Vittime inermi di una situazione veramente penosa e, sempre più spesso, trascurata dalle Autorità.

Mercoledi 25 Marzo 2026
  • Il dato statistico

L’analisi statistica dei casi sul Territorio è avvenuta di recente, mentre si conosceva giù la triste statistica dei Femminicidi.

La raccolta dei dati rappresenta un fondamentale strumento per conoscere e indagare a fondo le dinamiche del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, la cui importanza è riconosciuta dalla stessa Convenzione di Istanbul, che richiede agli Stati firmatari di “raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma di violenza che rientra nel campo di applicazione della Convenzione medesima” (art. 11).

In tal senso, è stata emanata la legge n. 53 del 2022, con cui il nostro Parlamento ha inteso disciplinare la raccolta di dati e informazioni sulla violenza di genere esercitata contro le donne, al fine di monitorare il fenomeno ed elaborare politiche volte a prevenirlo e contrastarlo.

Tale compito è stato affidati al Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno affinché vengano pubblicati sul sito istituzionale per il monitoraggio costante dei reati riconducibili alla violenza contro le donne e degli omicidi volontari consumati e, in particolare, su quelli con vittime di sesso femminile.

L’analisi criminologica, pubblicata nell’ottobre 2025 prende in esame i dati relativi agli omicidi volontari avvenuti nel triennio 2022-2024, incluso anche un raffronto tra i dati dei primi nove mesi del 2025 e quelli dello stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli omicidi con vittime donne, nel triennio (2022-2024) la tendenza risulta decrescente, evidente anche nel confronto tra il periodo gennaio-settembre 2025 e il corrispondente intervallo temporale del 2024. posto che, nel periodo in esame, gli omicidi sono diminuiti da 255 a 224 casi, con una flessione pari al 12%.

Parallelamente, si registra un calo ancora più significativo del numero delle vittime di genere femminile, passate da 91 a 73, con una riduzione del 20%. e il numero degli eventi nel periodo gennaio-settembre 2025 è passato da 122 a 98 casi, con una riduzione del 20%, mentre le vittime di sesso femminile sono diminuite da 79 a 60, registrando un calo del 24%. Nonostante questa diminuzione, le donne continuano a rappresentare il 61% delle vittime.

Ancora più marcata risulta la sproporzione di genere negli omicidi commessi da partner o ex partner, ambito nel quale le vittime sono prevalentemente donne poiché nel 2025,85 delle 97 vittime sono state uccise da un membro della propria famiglia,62 da un partner o ex partner.

Per contro, non esistevano delle stime ufficiali che accertassero il numero preciso degli orfani di femminicidio prima che le ricercatrici Elisa Angius e Camilla Gregorini mappassero, per la prima volta, i bambini che fanno parte di questo fenomeno, unendo i numeri ministeriali a quelli estrapolati dal racconto giornalistico.

Dalla ricerca è emerso un quadro sconfortante poiché, dal 2020 ad oggi, sono stati 183 i nuovi orfani del grave reato sanzionato dal Legislatore, di recente, con l’ergastolo per l’autore.

E’ emerso anche che più dell’80% degli omicidi con vittime femminili viene commesso in ambito affettivo o familiare. (!!)

  • Le iniziative per gli Orfani

Per tutelare il più possibile i minori, sono state avviate alcune importanti iniziative che sebbene, in alcuni casi, siano state le Regioni ad intervenire per creare istituzioni in materia, è stato ritenuto più corretto affrontare questi temi con l’ausilio delle Amministrazioni locali perché il numero di minori da seguire e la peculiarità del territorio richiedono l’impegno delle Istituzioni più vicine agli stessi.

Il Comune di Roma, per primo, ha avviato un Progetto per la creazione di alcuni strumenti tra cui, il più rilevante, introduce la figura dello ’avvocato del bambino”, che costituirebbe un’ Istituto innovativo da avviare a cura delle Amministrazioni Pubbliche locali per la tutela ed assistenza in giudizio dei minori divenuti orfani.

Si tratta della istituzione di un apposito Ufficio formato da un avvocato ed alcuni esperti nelle scienze dell’infanzia (dallo psicologo al terapeuta, dal pediatra al neuropsichiatra, dal pedagogista all’assistente sociale) che avrebbe come compito quello di tutelare i minori nel processo ed, in particolare, i minori vittime di violenze familiari e dei Femminicidi.

L’altra iniziativa avviata dall’ Amministrazione Capitolina riguarda una sollecitazione al Parlamento affinché predisponga una normativa che porti ad una diversa assistenza del minore nel processo penale o civile.

Infatti, il bambino vittima di reati gravi quali la violenza sessuale, il maltrattamento o il femminicidio andrebbe sentito in giudizio con le modalità protette, previste dal CPP, per poi uscirne affidando ad un legale la sua tutela come parte offesa assicurandone una efficace difesa degli interessi lesi.

Si tratta di un nuovo compito da affidare agli avvocati impegnati nella difesa attiva dell’infanzia e nella gestione delle problematiche e delle sue conseguenze, anche economiche, che gli orfani si trovano, loro malgrado, a dover affrontare a causa della perdita traumatica di un genitore.

Pertanto, attraverso una sperimentazione di entrambi i nuovi Istituti giuridici per l’infanzia (avvocato dei bambini e difensore civile dei minori) si potrebbe ottenere una giustizia migliore per l’infanzia grazie anche al contributo degli specialisti innanzi indicati che, peraltro, solleverebbero i Tribunali per i Minori dagli accertamenti, a volte erronei, dei Servizi Sociali, come accaduto di recente per i c.d. “Bambini del Bosco” per i quali il Garante dell’Infanzia ha chiesto accertamenti specialistici prima di assumere decisioni traumatiche in merito al caso.

Tuttavia, pur condividendo ed apprezzando le lodevoli iniziative del Comune di Roma, è apparso necessario approntare nuove misure per la grave situazione dei minori orfani delle vittime di reato che subiscono, con la perdita della madre, conseguenze devastanti.

Per tale ragione sono state avviate altre iniziative in tale direzione più dirette.

Tra le tante, a Milano è stato presentato un nuovo Progetto allo scopo di individuare i bambini divenuti orfani ed accompagnarli nel superamento del trauma subito a causa della perdita della madre.

Il Progetto può essere sintetizzato in sei parole: “Sono solo, non ho più nessuno”, seguite da una porta che si chiude, che esprime idealmente il pensiero che è “Come se perdessero entrambi i genitori”

È questa l’immagine che rappresenta i 40 bambini che ogni anno perdono la propria mamma in un femminicidio, scelta per inaugurare l’Osservatorio nazionale indipendente sugli orfani “speciali”, sorto nel 2024 per colmare un vuoto normativo ed assistenziale nella delicata materia da parte delle Autorità ed entrato nel pieno della sua attività.

L’Osservatorio è, quindi, rivolto ai figli delle donne uccise che il più delle volte vengono affidati ai parenti materni.

A renderli “speciali”, diversi da altri minori che hanno perso i genitori, è il tipo di esperienza vissuta, che porta con sé multipli livelli di trauma.

Un’altra lodevole ed analoga iniziativa è quella avviata per la istituzione a Torino di un Centro di ascolto per gli orfani delle Vittime, che costituisce, invero, la prima struttura in Italia dedicata ad accogliere e sostenere bambini e adolescenti rimasti orfani a causa di femminicidio.

Dalle prime analisi è emerso che gli assistiti sono figlie e figli che hanno vissuto l’uccisione della madre a opera del padre, così perdendo, di fatto, entrambi i genitori, ma che non diventano vittime nel momento del femminicidio, ma molto prima, a causa del clima di violenza vissuto dentro casa.

Insieme alla mamma è come se morisse un pezzo di loro e, al tempo stesso, essi vivono una perdita di identità perché sono figli di un assassino.

Inoltre, al momento del delitto, più del 50% non aveva ancora compiuto 7 anni, come emerso dalla ricerca effettuata dalle stesse ricercatrici innanzi citate.

L’indagine costituisce il primo risultato concreto dell’Osservatorio milanese, nato da una triplice necessità: mappare i bambini, agire nell’immediato per accompagnare loro e le famiglie affidatarie lungo il complesso percorso che segue il trauma e mettere insieme competenze diverse per affrontare il fenomeno da diversi punti di vista.

Da questo è scaturita una sinergia tra Prefettura, Regione, Ordine degli psicologi della Lombardia, Fondazione “Bambini nel cuore” e l’Associazione “Telefono donna” sul presupposto che, sebbene questi bambini ricevano contributi economici, non c’è un’adeguata sensibilità sul tema, che costituisce una ferita nella Comunità che va combattuta “con le adeguate punizioni”, ma anche con la prevenzione e la creazione di una “cultura del rispetto”, come è stato sostenuto all’avvio del Progetto.

A questo, si aggiunge la necessità di maggiori contributi alle famiglie che li adottano ed aiuti volti ad assicurare a questi bambini il diritto allo studio e al lavoro, che costituisce un punto essenziale ma non l’unico.

Le ricerche svolte in ambito sociologico e psicologico hanno dimostrato che il lutto comporta conseguenze fisiche, come disturbi psicosociali, carenze del sistema immunitario, e scompensi ormonali, come chiarito dal sociologo e Direttore scientifico dell’Osservatorio, Fulvio Palmieri, che afferma che “chi assiste a una violenza di questo tipo avrà per sempre una deregolazione emotiva, provocata da un rilascio incontrollato di cortisolo, l’ormone che genera ansia.

Questo lo penalizzerà a vita, facendolo vivere in uno stato costante di allerta e aumentando lo stress.

Pertanto serve che tutta la Comunità si muova e faccia qualcosa per non abbandonare questi orfani, altrimenti i bambini soli cresceranno come adulti soli, con effetti che possiamo solo immaginare”.

  • Il dato normativo

Le nuove emergenze derivanti dall’aumento dei Femminicidi e degli Orfani degli stessi non hanno prodotto alcuna modifica migliorativa della legislazione sul piano assistenziale per gli stessi minori.

La normativa di riferimento è ancora quella contenuta nella legge 11 Gennaio 2018 n.4 e dal Regolamento contenuto nel D.M. 21 maggio 2020, n. 71,recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e per le famiglie affidatarie, di recente aggiornate dalla Legge sul Femminicidio emanata di recente.

Nelle intenzioni del Legislatore è apparso utile stabilire dei sussidi economici, anche minimi, per sostenere questi bambini e bambine “speciali” loro malgrado.

Peraltro, si tratta di misure il più volte richieste dalle Istituzioni che svolgono la loro attività per ascoltare i bisogni e i diritti dei minori allo scopo di tentare di annullare le cause del femminicidio e i suoi gravi effetti ampliando e rafforzando il lavoro dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, implementando le risorse per progetti di sostegno degli “orfani speciali” che vengono affidati ad altre Famiglie che se ne prendono cura.

Inoltre, la stessa Legge riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni ed ai maggiorenni economicamente non autosufficienti divenuti orfani della vittima di un omicidio.

Invero, dal punto di vista processuale, la Legge rafforza, già dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando il Testo Unico sulle spese di giustizia, per consentire loro l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.

Sempre nell’ambito del procedimento penale, nella fase che precede l'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'autore del reato, la Legge assicura una tutela economica dei figli della vittima rispetto al loro diritto al risarcimento del danno.

A tal fine, il provvedimento modifica l'art.316 del CPP, che disciplina ll sequestro conservativo, introducendo tale obbligo per il Pubblico Ministero che procede per l’omicidio del coniuge (anche separato o divorziato), ovvero della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, in base al quale egli è tenuto:

a) a verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti);

b) a richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato in ogni stato e grado del processo a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima.

La tutela degli orfani di crimini domestici viene perseguita anche attraverso modifiche alla disciplina della provvisionale, la cui finalità è anticipare il più possibile la liquidazione del danno patito dalle vittime del reato, sebbene essa presenti alcuni limiti.

Accade, tuttavia, in base alla normativa vigente che, dopo un lungo processo penale nel quale i figli si sono costituiti parte civile, alla condanna penale del genitore si accompagni solo una generica condanna per la responsabilità civile, che obbliga la stessa parte civile ad avviare una nuova causa in sede civile per ottenere la liquidazione del danno (!!).

La Legge in commento prevede, inoltre, che, quando si procede per omicidio del coniuge, e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la liquidazione del danno ai figli i della vittima costituiti parte civile, il Giudice in sede di condanna, a prescindere dal carattere definitivo della stessa, deve assegnare loro, a titolo di provvisionale una somma pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi in sede civile, sempre che il condannato sia solvibile (!!).

Per contro, ai sensi della Direttiva Europea 2012/29UE, lo Stato dovrebbe, in questi casi, farsi carico di un indennizzo che, attualmente, non risulta introdotto, così aggiungendo danno a danno ed in spregio al principio di solidarietà a cui è improntata la Nostra Costituzione.

Tuttavia, se già vi sono beni dell'imputato sottoposti a sequestro conservativo, questo viene convertito in pignoramento con la sentenza di primo grado, sempre nei limiti della provvisionale concessa agli Orfani.

Infine, per.quanto attiene agli aspetti esclusivamente economici, la Legge interviene sull'Istituto dell'indegnità a succedere con la finalità di renderne automatica l'applicazione in caso di condanna per omicidio in ambito domestico.

La normativa emanata prevede, infatti, che il rinvio a giudizio per omicidio volontario nei confronti dell’imputato comporti la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità salvo, in caso di archiviazione o di proscioglimento, il diritto a percepire gli arretrati.

In tal caso i figli minorenni o economicamente non autosufficienti della vittima divengono destinatari , senza alcun obbligo di restituzione, della pensione di reversibilità del genitore rinviato a giudizio.

A favore degli stessi figli il Giudice dispone il pagamento di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato mentre compete al PM comunicare all'Istituto di previdenza il nome dei soggetti a cui corrispondere la pensione di reversibilità.

Di particolare rilievo sono ulteriori provvidenze della Legge in esame che:

  • demandano a Stato, Regioni e Enti locali il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza delle vittime, di promuovere servizi informativi, assistenziali e di consulenza; di predisporre misure per garantire il diritto allo studio e all'avviamento al lavoro per i figli delle vittime di crimini domestici;

  • prevedono che i figli delle vittime del reato di omicidio in ambito domestico abbiano diritto ad assistenza medico psicologica gratuita e siano esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;

  • modificano la disciplina dell'affidamento del minore «temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo» e prevedono che il minore che si trovi in tale condizione a seguito della morte del genitore causata volontariamente dal coniuge (anche separato o divorziato), dalla parte dell'unione civile (anche cessata) o da persona legata al genitore da relazione affettiva, debba essere affidato privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e garantendo, in quanto possibile, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi.

Infine la Legge attribuisce la possibilità per gli Orfani della vittima di modificare il proprio cognome, se coincidente con quello del genitore condannato definitivamente per omicidio del coniuge e di altri familiari.

Il D.M. 21 maggio 2020, n. 71- Regolamento recante l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie- non aggiunge molto alla normativa, atteso che si limita a stabilire le modalità di accesso alle risorse del Fondo per gli Orfani, destinate all'erogazione di borse di studio in favore degli stessi e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa.

Il Fondo viene anche destinato all'erogazione delle misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, nonché alle spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di femminicidio ed altro.

Tuttavia, va sottolineato che i benefici previsti dalla Legge citata cessano al raggiungimento della maggiore età del beneficiario e non già al conseguimento di un titolo di studio universitario, come avviene, invece, per le separazioni o i divorzi.

  • La nuova Legge sul Femminicidio

Di recente è stata approvata la legge sull’introduzione del reato di “femminicidio” (legge 2 dicembre 2025, n. 181) che contiene misure integrative per gli Orfani delle Vittima di Femminicidio.

In particolare gli articoli dal 4 al 14 completano il quadro di interventi a sostegno delle vittime e alla prevenzione della violenza di genere, affiancando alle innovazioni penali e processuali alcune misure di tutela economica, assistenziale, organizzativa e culturale per i minori.

La nuova Legge rafforza la protezione degli orfani di femminicidio, ampliando l’accesso al patrocinio a spese dello Stato e all’indennizzo anche nei casi di relazione affettiva senza convivenza, con una specifica copertura finanziaria.

Inoltre, la nuova Legge affianca a misure repressive interventi di prevenzione e formazione, promuovendo campagne di sensibilizzazione, istituendo un tavolo tecnico permanente presso il Ministero della Salute contro la violenza sessuale e potenziando la formazione di magistrati e operatori sanitari.

Viene inoltre facilitato l’accesso ai Centri antiviolenza per le vittime minorenni che abbiano compiuto quattordici anni, senza necessità di autorizzazione genitoriale.

  • Conclusioni

L’introduzione del reato autonomo di femminicidio mira a contrastare la violenza contro le donne e segna un passaggio di particolare rilievo nel processo di riconoscimento giuridico della violenza contro le donne come fenomeno strutturale e non episodico, radicato in dinamiche di potere, controllo e discriminazione di genere.

I dati più recenti, infatti, mostrano segnali di diminuzione degli omicidi con vittime donne, ma confermano al contempo la persistente e sproporzionata incidenza della violenza in ambito familiare e affettivo, soprat tutto da parte di partner o ex partner.

In questo contesto, la nuova disciplina afferma con chiarezza la centrallità della tutela della vita e della dignità delle donne.

La sua effettiva capacità di incidere sul fenomeno dipenderà tuttavia dall’attuazione concreta delle misure previste, dal coordinamento tra le istituzioni coinvolte e dalla continuità delle politiche di prevenzione e formazione.

Tuttavia, alla luce del nuovo dato normativo, i bambini e gli adolescenti di minore età divenuti orfani restano ancora vittime del grave reato, soli al mondo e con il futuro rubato.

Se sono minori, il più delle volte sono affidati a parenti stretti, ma gli aiuti dello stato restano pochi e inadeguati anche nei confronti di chi li assiste e li aiuta a crescere.

Sono le famiglie affidatarie che si prendono cura di questi orfani, che quando sono fortunati hanno nonni o zii, ma non vengono assistiti da alcuno con un vuoto istituzionale ancora molto marcato.

Convivere con un trauma così grande - che a volte avviene anche sotto i propri occhi - significa aver bisogno di assistenza psicologica, sostegno affettivo ed economico per potersi ricostruire.

Ma su questo c’è ancora molta strada da fare, perché la situazione, negli anni non è cambiata molto per gli Orfani che devono scontrarsi ancora con una realtà dove l’orfano di femminicidio, se vuole un sussidio, lo deve chiedere sulla base di procedure farraginose e legate alla condanna passata in giudicato.

Alcuni passi importanti sono stati fatti con la Legge sullo stalking, come con il Codice rosso e la Convenzione di Istanbul, ma i dati restano allarmanti.

Ancora oggi ogni tre giorni muore una donna, vittima di femminicidio E per gli orfani e i loro caregiver inizia un tunnel burocratico estenuante.

L’unica legge organica emanata ossia la Legge 4/2018, ha istituito un Fondo senza neppure accertare quanti orfani ci sono in Italia.

Per di più, sono le vittime a dover presentare domanda e solo quando la condanna dell’omicida diventa definitiva (!!) salvo a percepire una provvisionale, come innanzi ricordato.

Si tratta di una situazione aberrante in cui l’orfano è costretto a fare domanda per avere questo sussidio perché uno Stato civile dovrebbe sin dal giorno dell’omicidio, prendersi cura di questi Orfani e, chiedere scusa perché non è stato in grado di difendere le madri.

Se lo Stato è carente, arrivano in soccorso le Associazioni ed è così che è nata l’idea di creare una realtà in alcune Città di rilievo che tenga alta l’attenzione sul tema varando progetti di interesse per la Comunità.

Ma non basta perché vi è la necessità di avviare nelle Scuole un intervento diretto a costruire un’educazione all’affettività, all’emotività e al rispetto dell’essere umano in quanto tale.

Occorrerebbe, quindi, che il Legislatore si faccia carico delle nuove emergenze ed adegui la normativa vigente alle esigenze innanzi prospettate.


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