Successioni: l'efficacia retroattiva della rinuncia all'eredità sui debiti tributari del de cuius

Con la sentenza n. 11832 del 12 aprile 2022 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito agli effetti della rinuncia da parte del chiamato all'eredità allorchè gli sia stata notificata una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione, preceduta da un avviso di liquidazione,non impugnato.

Venerdi 15 Aprile 2022

Il caso: Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale relativa ad imposta di successione, che era stata preceduta da un avviso di liquidazione del 5.2.2015 non impugnato; entrambi gli atti erano stati notificati al chiamato all'eredità, Tizio, che aveva effettuato la dichiarazione di successione in data 10.10.2014 e rinunciato all'eredità in data 6.6.2015.

La Commissione di primo grado aveva rigettato il ricorso, sul presupposto che l'avviso di accertamento fosse divenuto definitivo perché non impugnato;

La Commissione Tributaria di II grado di Bolzano accoglieva l'appello proposto dal contribuente rilevando che la rinuncia all'eredità, avendo valore retroattivo, aveva fatto venire meno lo stesso presupposto del tributo, con conseguente inefficacia degli atti tributari.

L'Agenzia delle entrate ricorre in Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 31 del d.lgs. 346/90, dei principi generali in materia di successioni, dell'art. 21 del d.lgs.n. 546/92, dell'art. 521 c.c. ed dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, C.p.c., rilevando che la mancata impugnazione dell'avviso di liquidazione che aveva preceduto la cartella impugnata aveva reso definitiva la pretesa, con conseguente inefficacia della successiva rinuncia.

Per la Corte la doglianza è infondata e, nel confermare la correttezza della decisione della Corte distrettuale, osserva che:

a) il chiamato all'eredità, che abbia ad essa rinunciato, non risponde dei debiti del "de cuius",in quanto la rinuncia ha effetto retroattivo ai sensi dell'art. 521 c.c., senza che, in ragione di ciò, assuma rilevanza l'omessa impugnazione dell'avviso di accertamento notificato al medesimo dopo l'apertura della successione, stante l'estraneità di detto chiamato alla responsabilità tributaria del "de cuius", circostanza che è, di conseguenza, legittimato a far valere in sede di opposizione alla cartella di pagamento;

b) iI chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex art. 521. c.c., egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili;

c) una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 cod. civ.), del cui onere probatorio è onerata l'Amministrazione finanziaria e che non può fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che non ha alcun rilievo ai fini dell'accettazione dell'eredità;

d) secondo la corretta applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, in tema di imposta di successione, il presupposto dell'imposizione tributaria va individuato nella chiamata all'eredità e non già nell'accettazione; tale individuazione resta tuttavia condizionata al fatto che il chiamato acquisti poi effettivamente la qualità di erede, per cui l'imposta va determinata considerando come eredi i chiamati che non provino di aver rinunciato all'eredità o di non avere titolo di erede legittimo o testamentario.

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