Non paga i debiti del genitore defunto il figlio che rinuncia all'eredità anche nel caso in cui abbia ricevuto dal de cuis, quando questi era in vita, beni immobili in donazione.
Martedi 8 Luglio 2025 |
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18056/2025, pubblicata il 3 luglio scorso.
IL CASO: La vicenda origina da due decreti ingiuntivi ottenuti da un avvocato nei confronti della figlia di un suo ex cliente, che era deceduto, per il pagamento dei compensi maturati a seguito dell’attività professionale svolta in favore di quest’ultimo.
Avversi i decreti, l’ingiunta proponeva opposizione, eccependo la carenza di legittimazione passiva per aver rinunciato all’eredità paterna.
Il legale, nel difendere l’azione creditoria, deduceva la legittimazione attiva della opponente, avendo ricevuto in donazione da parte del padre degli immobili in conto di legittima e avendo, dopo la morte di quest’ultimo, compiuto sugli stessi delle azioni a difesa del possesso incompatibili con la rinuncia all’eredità.
Dopo la riunione dei due giudizi di opposizione, il Tribunale dava ragione all’ingiunta –opponente, revocando il decreto ingiuntivo.
Dello stesso avviso la Corte di Appello che, chiamata a pronunciarsi sul gravame interposto dall’avvocato, lo rigettava, confermando la decisione del Tribunale.
LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dall’avvocato, ha dato torto a quest’ultimo.
Gli Ermellini, nel rigettare l’impugnazione dell’avvocato, hanno osservato che:
l'art. 485 del Codice civile, il quale considera erede puro e semplice il chiamato all'eredità che si trova in possesso, a qualsiasi titolo, di beni ereditari e che non faccia l'inventario entro i termini nella norma stessa previsti, non riguarda il donatario, chiamato per legge, che abbia ricevuto beni dal de cuius quando questi era in vita, con atto di liberalità;
la disposizione si riferisce ai beni ereditari e non ai beni che sono usciti dal patrimonio del de cuius per effetto di donazione;
in questo caso vi è un titolo, la donazione, che giustifica il trasferimento del bene, che, quindi, non entra a far parte dell'asse ereditario, salvo che non sia vittoriosamente esperita l'azione di riduzione o, nelle ipotesi di collazione, il donatario scelga di conferire il bene stesso in natura;
il legittimario non può essere considerato erede, ex art 485 cod civ, solo perché in possesso di beni di proprietà del de cuius oggetto di donazione;
il donatario può esercitare le azioni possessorie a tutela del bene, senza che ciò comporti accettazione dell’eredità.