Acquisto di biglietti aerei on line e risarcimento del danno da ritardo nel volo.

Il giudice italiano è competente a conoscere della domanda di risarcimento danno qualora la compagnia aerea abbia nel nostro territorio una propria organizzazione ovvero il passeggero abbia la propria residenza.  

Venerdi 16 Settembre 2022

Con ordinanza n. 26869 del 13 settembre 2022, la Terza Sezione Civile della Cassazione si è pronunciata circa l'individuazione del giudice competente per l'ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale riguardante, in particolare, l'acquisto on line di biglietti aerei.

La società Aeroflot Russian Arlines ricorreva, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma che aveva confermato il risarcimento, disposto dal giudice di pace, del danno cagionato a tre passeggeri per il ritardo di due voli aerei da Monaco di Baviera a Mosca, avendo ravvisato la giurisdizione del giudice italiano sul presupposto che la compagnia aerea avesse una sede di rappresentanza in Italia.

La Aeroflot, in Cassazione, reiterava l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano sostenendo che il giudizio dovesse radicarsi o in Germania o nella Federazione russa in quanto, rispettivamente, luoghi di partenza e di arrivo dei voli aerei oggetto della controversia.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato.

Il Collegio evidenzia, in primis, che la domanda proposta dagli attori nel giudizio di merito era una richiesta di risarcimento danni per inadempimento contrattuale e non di compensazione pecuniaria (disciplinata dal Regolamento 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato) , come erroneamente riportato nel ricorso e che, di conseguenza, la competenza a conoscere della domanda risarcitoria proposta da un passeggero nei confronti di un vettore aereo, va individuata sulla base dei criteri dettati dall'art. 331 della Convenzione di Montreal2: “l’azione per il risarcimento del danno è promossa a scelta dell’attore, nel territorio di uno degli Stati parti (della convenzione), o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione” (par. 1).

La disposizione, dunque, disciplina non solo il riparto della giurisdizione tra giudici di Stati diversi, ma anche l'individuazione del giudice competente all'interno di ciascuno Stato aderente alla Convenzione medesima. Occorre, tuttavia, rammentare che il termine Tribunale adoperato nella disposizione, fa riferimento all'autorità giudiziaria intesa come Ufficio giudiziario, di ciascun Paese aderente; di conseguenza, i criteri di competenza per materia, per valore e per territorio, restano soggetti alle norme processuali dello Stato nel quale l'attore decide di intraprendere il giudizio.

Pertanto, nel caso di specie, riprendendo una consolidata giurisprudenza sul tema, la Cassazione ribadisce che la competenza è del giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, intendendosi per tale quello del luogo dove il vettore possiede un'organizzazione propria ( ad esempio un ticket office) o un soggetto a lui strettamente collegato contrattualmente (ad esempio un institore) per il tramite del quale distribuisca i biglietti aerei”, ovvero, “il luogo di residenza del passeggero quando il biglietto sia stato acquistato mediante la rete internet”.

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Note:

1Ex art. 28 della Convenzione di Varsavia del 1929.

2“Convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale”,ratificata dall'Italia con L. n. 12 del 2004.

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