Ritardo aereo: qual è il Giudice competente a decidere sul risarcimento?

Commento all'ordinanza Cass. Civ. n. 24632/2020 del 5 novembre 2020.
Avv. Alessio Stefanini.

Con la recentissima pronuncia n. 24632/2020 la Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, ha affrontato e risolto un interessante quesito in merito alla competenza territoriale nelle cause di risarcimento del danno per ritardo o cancellazione del volo.

Giovedi 19 Novembre 2020

La fattispecie riguarda l’impugnazione, per regolamento di competenza, della Sentenza con cui il Tribunale di Perugia si dichiarava incompetente ratione loci in favore del Giudice di Pace di Città di Castello.

La Corte, previa analisi approfondita della questione, che coinvolge anche la recente giurisprudenza comunitaria, ha risolto la questione dichiarando la competenza territoriale non solo del Giudice di Pace umbro ma, altresì, di un diverso giudice di pace, competente a decidere su una parte specifica della domanda. Ma vediamo nel dettaglio qual è stato il percorso logico giuridico della Suprema Corte.

Fatti di causa

Gli attori, tutti passeggeri di un volo cancellato, avevano convenuto in giudizio la compagnia Easyjet chiedendo la compensazione pecuniaria per mancato preavviso della cancellazione.

La cancellazione del loro volo senza alcun preavviso li aveva costretti a raggiungere la destinazione finale volando con un’atra compagnia, giungendo a destinazione con un giorno di ritardo rispetto al previsto.

In ragione di quanto sopra gli attori chiedevano al Tribunale di Perugia sia la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 che la condanna della compagnia aerea al risarcimento del maggior danno, ascrivibile alla responsabilità contrattuale del vettore.

Il Tribunale perugino dichiarava la propria incompetenza sia per valore (posto che le domande poste dagli attori erano scindibili e quindi di valore inferiore ai 5.000,00 euro cadauna), sia per territorio, ritenendo che la competenza dovesse stabilirsi ai sensi del Regolamento UE 1215/12.

Il Tribunale individuava come alternativamente competenti il Giudice di Pace di Civitavecchia (luogo di decollo del volo), il Giudice di Copenaghen (luogo di atterraggio) o quello di Londra, ove ha sede la compagnia aerea.

Gli attori, tuttavia, contestavano l’incompetenza dichiarata dal Tribunale di Perugia con ricorso depositato presso la Corte di Cassazione ex art. 47 c.p.c.

Le motivazioni della Corte

Gli Ermellini, esaminati i fatti di causa e la decisione del Tribunale di Perugia, hanno individuato due diversi giudici competenti a decidere, trattandosi di domande divisibili, che trovano fondamento in due diverse fonti comunitarie.

Infatti gli attori, con la medesima domanda, hanno chiesto sia la c.d. “compensazione pecuniaria” prevista dal Reg. CE 261/2004 che il risarcimento dei danni ulteriori ai sensi della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo (recepita dal Consiglio della C.E. con Decisione n. 2001/53/CE del 5 aprile 2001).

La Suprema Corte ha regolato la competenza anche alla luce della più recente giurisprudenza comunitaria.

Infatti secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cfr. Sentenza 7 novembre 2019 causa C 213/18 Guaitoli), nel caso in cui un viaggiatore proponga nei confronti del vettore aereo due domande cumulate, di pagamento dell’indennizzo forfettario previsto dal Reg. CE 261/04 e del danno ulteriore, la competenza “per il primo capo della domanda alla luce dell’art. 7, punto 1, del Regolamento n. 1215/12 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di detta convenzione” (di Montreal n.d.r.).

Competenza per la domanda di compensazione pecuniaria (Reg. CE 261/2004).

E quindi, scendendo nel dettaglio, la prima domanda (compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004) è soggetta alle regole ordinarie di competenza, in ossequio a quanto stabilito dal Reg. UE 1215/12. Infatti, poiché la domanda scaturisce da un contratto di prestazione di servizi, essa andrà devoluta al giudice del luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (cfr. art. 7, comma primo, n. 1) lettera b) del Reg. 1215/12).

Pertanto, tanto il luogo di partenza che quello di arrivo sarebbero sedi territorialmente competenti per incardinare la domanda ( CGUE Sent. 9 luglio 2009, causa C. 204/08 Rehder).

Nel caso di specie, a decidere sul volo Civitavecchia – Copenaghen l’unico giudice competente all’interno della giurisdizione italiana sarebbe, quindi, quello di Civitavecchia, luogo previsto per il decollo del volo cancellato.

Competenza per la domanda di danno da inadempimento contrattuale del vettore.

Chiarito qual è il giudice competente a decidere della prima domanda, la Corte passa a regolare la competenza territoriale la seconda domanda, attinente al risarcimento del maggior danno subito dai passeggeri per inadempimento contrattuale del vettore aereo.

A tal proposito, la Corte ritiene di dover cambiare orientamento rispetto al precedente (Cass. n. 8901/2016), secondo cui Convenzione di Montreal non si occuperebbe dei criteri di riparto della competenza ma solo di quelli in tema di giurisdizione. Secondo il nuovo orientamento della Corte di Cassazione, i criteri contenuti nel testo della Convenzione in parola, all’art. 33, comma primo, debbono invece essere utilizzati anche ai fini del regolamento di competenza.

La citata norma internazionale detta 4 criteri alternativi. Tra questi, attribuisce la competenza anche al “giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto” (cfr. art. 33, comma primo, punto c)).

Ora, se i passeggeri avessero acquistato il biglietto online, avvalendosi quindi della Rete Internet, sarebbe stato competente il giudice del luogo di loro residenza, in ossequio anche alla recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. SS UU n. 3561/2020).

Nel caso di specie, invece, tutti i passeggeri hanno acquistato il biglietto tramite agenzia di viaggi. Questa deve intendersi a tutti gli effetti un’impresa “che ha provveduto a stipulare il contratto”, ai sensi della Convenzione di Montreal, essendo un soggetto strettamente collegato al vettore, per conto del quale vende i titoli di viaggio sulla base di un appalto di servizi.

Pertanto è da ritenersi competente, per la seconda domanda risarcitoria, il Giudice di Pace di Città di Castello “non già quale luogo dove è stato concluso il contratto o di residenza del viaggiatore, ma quale luogo dove il vettore aveva un’impresa per il tramite della quale venne stipulato il contratto.”

Conclusioni

In conclusione, con la articolata pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ritenuto territorialmente competente un duplice foro sulla scorta delle diverse domande articolate dai passeggeri.

Da un lato, competente a decidere sulla compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE 261/2004, è il Giudice del luogo di partenza del volo, quindi il Giudice di Pace di Civitavecchia.

Dall’altro, a decidere del risarcimento dell’ulteriore danno, derivante da responsabilità contrattuale del vettore, è il Giudice ove ha sede l’agenzia di viaggi dove i passeggeri hanno acquistato i biglietti. L’agenzia, infatti, è da intendersi l’impresa di cui tratta l’art. 33, comma I, lettera c) della Convenzione di Montreal.

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