Smarrimento del cane da parte della compagnia aerea: i limiti del risarcimento

Le bugie hanno le gambe corte : i cani potranno pure viaggiare ma sempre bagagli rimangono…

Mercoledi 22 Ottobre 2025

Tizia viaggia con il suo animale da compagnia (un cane femmina) su un volo partito da Buenos Aires e diretto a Barcellona. Volo operato dalla compagnia aerea Iberia. A causa delle sue dimensioni e del suo peso, il cane avrebbe dovuto viaggiare nella stiva, all’interno di un trasportino.

Consegnato il trasportino in cui si trova il cane affinché fosse condotto nella stiva dell’aeromobile, Tizia non effettua, al momento della consegna dei bagagli, una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione (ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal). In tale caso, effettuando questa dichiarazione, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare, il vettore è tenuto in caso di danni ai bagagli al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.

Purtroppo il cane durante il tragitto verso l’aeromobile esce dal trasportino, si mette a correre e non viene più recuperato. Tizia chiede un risarcimento di 5 000 euro per la perdita del suo cane. Iberia pur riconoscendo la propria responsabilità risarcisce Tizia nel limite previsto per i bagagli consegnati.

La vicenda finisce avanti alla Corte di giustizia perché stabilisca se la nozione di “bagagli”, ai sensi della Convenzione di Montreal, escluda o meno gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri. La Corte risponde che gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di “bagagli” sebbene il significato comune del termine bagagli rinvii a oggetti.

La solita storia, mi permetto di aggiungere. L’animale non è una cosa ma per la legge, nazionale o europea, è una cosa. In altre parole: secondo la Convenzione di Montreal la nozione di persona ricomprende quella di passeggero e un animale da compagnia non può essere assimilato a un passeggero. Il risarcimento di Tizia per la perdita del suo cane è soggetto al regime di responsabilità previsto per i bagagli. Quindi proprio in mancanza di quella dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione il limite di risarcimento del vettore aereo è limitato.

Ma ecco, a mio avviso, il passaggio più significativo (in peius) della sentenza. Non può venire in soccorso il pluricitato art. 13 del Trattato di Lisbona ai sensi del quale, nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. Tenendo però ben a mente, cioè subordinando queste esigenze (si tratta di una mia personale interpretazione posto che il termine del Trattato è “rispettando”) alle disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

Se è vero, prosegue la sentenza, che la tutela del benessere degli animali costituisce un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, tuttavia, l’articolo 13 del Trattato non vieta che gli animali siano trasportati come bagagli, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, della Convenzione di Montreal e siano considerati tali nell’ambito del sistema di responsabilità istituito da tale convenzione, a condizione che le esigenze in materia di benessere degli animali siano pienamente prese in considerazione al momento del loro trasporto. Come cantava qualcuno, parole parole parole. Il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall'Unione non impedisce che essi possano essere trasportati come bagagli e che siano considerati tali. Certo, a condizione che le loro esigenze di benessere siano rispettate. E qui si potrebbe aprire un capitolo interminabile.

Leggi anche:


Pagina generata in 0.006 secondi