Diritto all’oblio e la risarcibilita’ dei danni

La tardiva deindicizzazione di una notizia non più di pubblico interesse da parte di un motore di ricerca come Google deve ritenersi, anche sulla base di presunzioni semplici, lesiva dell'onore e della reputazione altrui ed obbliga la società che gestisce il motore di ricerca a risarcire il danno cagionato.

Mercoledi 15 Aprile 2026
  • Il Procedimento

Con l’entrata in vigore della Riforma della giustizia penale (decreto legislativo 150/2022), il nuovo articolo 64-ter del Codice di procedura penale prevede che una persona assolta, ovvero nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di archiviazione del procedimento a suo carico, possa richiedere ed ottenere, a salvaguardia della sua integrità morale e del pregiudizio economico, un’annotazione nella sentenza che disponga espressamente la deindicizzazione dei propri dati personali dalle pagine WEB.

In pratica, sarà la Cancelleria del Giudice che emette la sentenza a inserire e firmare l’annotazione che avrà valore vincolante sia per i motori di ricerca sia per i titolari del trattamento dei dati, senza necessità di adire nuovamente al Tribunale o all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In conseguenza, chi detiene i dati pubblicati sui siti web è obbligato a rimuovere le informazioni che non rivestono più un interesse pubblico, storico o socio-economico. ed ancor più se la persona coinvolta è stata poi giudicata estranea alla vicenda per la quale era stata accusata.

Il cosiddetto “diritto all’oblio” è previsto dall’art 17 del Regolamento UE 2026/679 GDPR che può essere ritenuto come un vero e proprio diritto alla cancellazione dei propri dati personali.

In concreto, esso consiste nella possibilità di ottenere la rimozione delle proprie informazioni personali da siti web, motori di ricerca o altre piattaforme pubbliche o private ogni qualvolta sussistano determinati presupposti, con l’ulteriore garanzia che tali informazioni non vengano nuovamente trattate in danno dell’interessato.

Tale diritto è applicabile a tutti coloro che sono coinvolti in procedimenti penali o sono sottoposti a indagini di giustizia ed è correlato a diverse variabili derivanti dalla gravità dell’evento, alla notorietà della persona con la conseguenza che maggiore è la rilevanza pubblica della informazione, più esteso sarà il periodo per la sua cosiddetta deindicizzazione dai Siti web.

  • L’orientamento della Giurisprudenza

Con l’introduzione del diritto all’oblio e dell’obbligo di deindicizzazione delle informazioni personali per l’assolto o il prosciolto da un procedimento penale è stata, quindi, introdotta dalla Riforma una novità positiva non solo per la tutela della privacy ma anche per il sistema giustizia in generale, spesso afflitto da errori giudiziari su cui non ci soffermiamo ma che sono spesso oggetto di critiche oltre che di risarcimento dei danni subiti dagli interessati specie nel caso di ingiusta detenzione. .

È stato più volte ribadito dalla Giurisprudenza che il protrarsi del peso delle vicende giudiziarie possa essere gravoso per un soggetto sottoposto a procedimento penale ma ancor più se da tale procedimento esso possa conseguire un esito favorevole del giudizio.

Questo principio vale anche per colui che, risultato colpevole e scontata la condanna, cerca di reinserirsi nella società con la speranza di poter godere degli effetti della funzione rieducativa della pena.

Tuttavia, nel caso dell’assoluzione, la questione assume una valenza in parte diversa e soprattutto una portata incalcolabile sul piano personale e morale che assume importanza quando il soggetto si trovi coinvolto in una spirale mediatica accusatoria quotidiana sui mass media con effetti devastanti anche sulla vita familiare.

Se è pur vero che le Autorità competenti hanno il diritto di indagare ed accertare i fatti posti a base di un’accusa, allo stesso tempo, occorre ribadire, ancora una volta, principi costituzionali come la presunzione di innocenza ed il rispetto della dignità umana.

Quando, in seguito, la non colpevolezza viene accertata, diventa del tutto indispensabile predisporre tutte le condizioni affinché il soggetto possa proseguire la propria vita, al di là di qualunque valutazione personale sulla vicenda e recuperare la propria onorabilità.

Negli anni non sono mancate alcune sentenze volte a risolvere, in diversi casi concreti, il dibattito tra i due diritti.

Si tratta per lo più di provvedimenti dove la Cassazione ha riconosciuto il diritto allo oblio rispetto al trascorrere del tempo, chiarendo che questo ultimo può mutare il rapporto tra i diritti contrapposti in quanto determina il venir meno dell’interesse pubblico della notizia.,

Sulla stessa linea va letta la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Google Spain SL, Google Inc. vs Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González.

Nonostante tale sentenza e le numerose pronunce della Corte di Cassazione sull’argomento, la situazione non era mai mutata.

Su questo punto va ricordata l’Ordinanza interlocutoria della Suprema Corte del 20 marzo 2018, n. 6919 che aveva definito alcuni criteri per il bilanciamento tra diritto all’oblio e diritto di cronaca.

La Corte aveva ritenuto che quest’ultimo potesse prevalere soltanto in presenza di determinate condizioni:

  • il contributo della diffusione della notizia ad un dibattito di interesse pubblico,

  • l’interesse effettivo ed attuale alla diffusione,

  • la notorietà del soggetto rappresentato, le modalità della notizia

  • la preventiva informazione dell’interessato per permettergli di repli care prima della divulgazione.

Senza dover citare fatti e volti noti alle cronache giudiziarie, è sufficiente digitare alcuni nomi di questi su un qualsiasi motore di ricerca internet per reperire articoli che, anche a distanza di anni, ripercorrono l’intera vicenda, talvolta senza alcuna limitazione sui dettagli più scabrosi o che, addirittura, continuano ancora a mettere in dubbio sentenze di assoluzione con formula piena passate in giudicato, così suscitando, a posteriori, un dibattito ulteriore su una vicenda divenuta ormai definitiva.

Alla luce di quanto innanzi, la Cassazione, Sezione I civile, con Ordinanza 18 marzo 2026, n. 6433 ha compiuto un passo avanti riconoscendo un risarcimento dei danni patiti da un danneggiato a causa della tardiva cancellazione dei dati pubblicati sul sito web di Google. (v. allegato)

La vicenda traeva origine dalla imputazione dell'odierno ricorrente per i reati di cui all'art. 110 e 648 c.p., il cui procedimento penale si è concluso il 7 marzo 2022 con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente aveva quindi inviato a Google LLC, con sede nel Delaware (USA), due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani on line che parlavano della vicenda penale suddetta, includendo il link alla sentenza di proscioglimento.

Il Tribunale di Roma, adito dall’interessato dopo avere atteso inutilmente un esito della richiesta, aveva rilevato che Google aveva accolto una delle due domande di deindicizzazione, procedendo di conseguenza, e non accolto l'altra a causa di una svista nel non rilevare il collegamento, e che solo dopo la notifica del ricorso aveva provveduto a rimuovere gli URL contestati dal ricorrente.

Il Tribunale aveva ritenuto pertanto cessata [la] materia del contendere, affermando che «Il comportamento della citata Società aveva violato il diritto all'oblio del ricorrente.

Per quanto attiene al risarcimento del danno, il ricorrente non aveva offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda andava respinta».

In conseguenza, il malcapitato si vedeva costretto a ricorrere per Cassazione deducendo a sostegno dell’impugnazione quanto segue:

a) nel rilevare la mancanza di prova del danno il primo giudice avrebbe compiuto un duplice errore di diritto, sul metodo da utilizzare al fine della corretta valutazione del materiale probatorio, in quanto, dopo avere affermato «il comportamento del resistente ha violato il diritto all'oblio del ricorrente» non doveva esservi dubbio rispetto al pregiudizio da lui subito e, per altro verso, per avere erroneamente escluso che il danno possa essere oggetto di allegazione e prova anche attraverso presunzioni, non avendo attribuito alcuna rilevanza ai parametri di rifer[i]mento dettati dalla giurisprudenza di legittimità.

b) una volta accertato che la società [r]esistente, per suo errore, dopo aver ricevuto l'istanza del richiedente, illecitamente non aveva rimosso i contenuti (come, invece, aveva fatto er altri URL), mantenendoli in rete sino alla data della relativa rimozione, avvenuta in coincidenza con la costituzione nel giudizio di primo grado della resistente, mentre il giudice avrebbe dovuto ritenere provata l'antigiuridicità della condotta.

Inoltre, una volta accertato l'illecito trattamento dei dati personali, avrebbe dovuto accertare anche l'esistenza del danno tramite presunzioni.

c) il Tribunale nel motivare la sentenza si sarebbe limitato ad enunciare il giudizio che «Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta», omettendo di descrivere il processo cognitivo attraverso cui è pervenuto a tale decisione, mentre avrebbe dovuto motivare le ragioni per le quali le circostanze di fatto allegate e dedotte in ricorso sulla illegittima permanenza in rete di una notizia non più attuale con contenuti offensivi («questi sono i veri delinquenti... mentre loro rubano noi moriamo di fame... nella gabbia dei leoni LADRI») non fosse sufficiente ai fini probatori.

d) il Tribunale avrebbe totalmente omesso di esaminare e trarre le dovute conclusioni da circostanze oggetto di discussione tra le parti e da fatti noti e/o comunque notori e/o comunque non contestati da parte resistente, dedotti ed allegati da esso [omissis] nel corso del giudizio di merito, che avrebbero dovuto condurre alla applicazione del ragionamento presuntivo, ritenendo così dimostrato il danno non patrimoniale di cui il medesimo chiedeva il ristoro, quanto meno in punto di an, e fatta salva la sua liquidazione da effettuarsi in via equitativa.

e) Il Tribunale di Roma avrebbe dovuto tener conto delle prove fornite dal ricorrente, che documentavano chiaramente la non pertinenza delle notizie di lite (superate dalla sentenza di assoluzione) e la non attualità delle stesse (oramai obsolete dopo anni dalla loro pubblicazione), ed - in ordine al danno conseguente alla loro reperibilità - ritenerlo provato ricorrendo al ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.

f) Per il danno non patrimoniale occorreva procedere alla liquidazione equitativa e nel caso in esame il Tribunale - una volta accertata la permanenza in rete di contenuti obsoleti (o, comunque, non più corrispondenti alla realtà) e, quindi, la illiceità della condotta della resistente - avrebbe dovuto ritenere l'esistenza (mediante ricorso alle presunzioni) dell'evento dannoso, la natura non patrimoniale del pregiu -dizio conseguente alla diffamazione, riguardante gli aspetti relazionali dell'onore e della reputazione, e avrebbe dovuto liquidarli in via meramente equitativa, quantificando anche la sofferenza psichica causata dalla lesione della reputazione personale e professionale, con riguardo al contesto in cui le dichiarazioni erano state rese, alla gravità del fatto nel contesto sociale di riferimento, al rilievo sociale del soggetto.

g) accertata l'esistenza del danno non patrimoniale a seguito del ricorso alle presunzioni ed al mancato assolvimento, di parte avversa, dell'onere probatorio posto a suo carico in ordine alla non imputabilità a sé stessa dell'evento dannoso - il primo giudice avrebbe dovuto liquidare il danno in via equitativa. atteso che on la condotta inadempiente, omissiva ed inerte Google gli aveva causato un danno; con la conseguenza che l'esistenza del nesso causale non poteva ritenersi esclusa.

Nel caso di specie era certo che la resistente aveva omesso la condotta dovuta, consentendo la diffusione in rete per oltre un anno di contenuti che avrebbe dovuto, invece, rimuovere immediatamente, attesa la sentenza di assoluzione (pure allegata all'istanza di cancellazione).

In conseguenza, non avendo fatto il dovuto, aveva accettato il rischio che si potesse verificare un pregiudizio; laddove, come ha chiarito la Corte, è da ritenere causa di un evento non solo l'antecedente che si possa positivamente accertare averlo causato, ma anche l'antecedente palesemente idoneo a produrlo.

La Suprema Corte, in sintesi, ha ritenuto che una volta accertato che la società [r]esistente, per suo errore, dopo aver ricevuto l'istanza del 13 luglio 2022, illecitamente non aveva rimosso i contenuti (come, invece, aveva fatto per altri URL), mantenendoli in rete dal 13 luglio 2022 (data dell'istanza di cancellazione) al 19 settembre 2023 (data della relativa rimozione, avvenuta in coincidenza con la costituzione nel giudizio di primo grado della resistente), il giudice avrebbe dovuto ritenere provata l'antigiuridicità della condotta e l'esistenza del danno tramite presunzioni

Questo deficit, diversamente dal vizio di insufficiente motivazione, è oggetto di controllo in sede di legittimità atteso che la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. n. 1986 del 28 gennaio 2025).

In particolare si tratterebbe di un caso di motivazione apparente, in quanto carente del giudizio di fatto, la motivazione basata su una affermazione generale e astratta (Cass. n. 4166 del 15 febbraio 2024).

Nel caso di specie il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che «Il comportamento del resistente avrebbe, quindi, violato il diritto all'oblio del ricorrente», punto sul quale nessuna censura è stata mossa, ed avrebbe poi respinto la domanda di risarcimento del danno sulla base di una motivazione apodittica affermando che «Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta» e ciò nonostante la parte avesse esposto specifiche deduzioni sulla natura degli articoli, sui loro contenuti e sulle ragioni per le quali dovevano essere deindicizzati tempestivamente.

Si tratta di una mera frase di stile, che [si] pone peraltro in contrasto con quella precedente sulla violazione del diritto all'oblio, ricorrendo alla quale il giudice è venuto meno al compito di esaminare il fatto così come esposto ed accertato (ovvero anche tramite il principio di non contestazione), nonché di esaminare le allegazioni sui contenuti di questi articoli, per verificare se la tardiva deindicizzazione avesse effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo anche la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presun- zioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto (Cass. n. 19551 del 10 luglio 2023; Cass. n. 8861 del 31 marzo 2021).

Ne consegue, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Roma in persona di magistrato diverso per un nuovo esame [e] per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

  • Conclusioni

La Suprema Corte, con la decisione in commento, ha inteso colmare la lacuna della normativa vigente in tema di risarcibilità del danno derivante dall’inosservanza del provvedimento del Giudice di cancellazione dal Web di informazioni lesive della onorabilità del richiedente.

In un’era che potrebbe definirsi pure "tecnologico-digitale", il c.d. diritto all'oblio deve confrontarsi con l'interesse a controllare le modalità di conservazione, archiviazione, circolazione e trasferimento dei propri dati personali sul web, allo scopo di evitare che l'indiscriminata accessibilità agli stessi finisca per portare a conoscenza di un'indeterminata cerchia di destinatari informazioni screditanti ovvero sgradite per l'interessato, in quanto non più attuali.

In questo caso, dunque, non si verifica una cesura temporale tra due successive divulgazioni della notizia, permanendo quest'ultima continua-tivamente a disposizione dell'utente della rete, a prescindere da una specifica "riproposizione".

Questa ulteriore dimensione del diritto all'oblio rappresenta una diretta emanazione del concetto di privacy informatica, consistente nell'interesse del soggetto al controllo dell'insieme delle informazioni che definiscono la propria immagine "sociale" ossia la c.d. autodeterminazione infor- mativa.

L’essenza di questa concezione risiede nelle modalità con cui i dati personali vengono archiviati e diffusi, tipiche delle nuove tecnologie (internet e le banche dati), di modo che, più che con la riproposizione di una notizia a distanza di tempo, occorre confrontarsi con la persistente accessibilità della stessa da parte di un numero potenzialmente illimitato di persone.

Infatti, da un lato i meccanismi della rete consentono a chiunque di pubblicare qualsiasi informazione riguardante sé stesso oppure terzi; dall'altro, una volta che ciò sia avvenuto, l'originario autore della pubblicazione perde ogni possibilità di controllo sulla successiva circolazione e conservazione dell'informazione, che diviene accessibile e rintracciabile da qualsiasi utente per un periodo di tempo potenzialmente illimitato. Particolarmente incisivo, in tale ultimo senso, è il circuito "parallelo" di circolazione delle informazioni originato dai motori di ricerca, i quali, interrogati dall'utente mediante l'utilizzo di parole chiave, sono in grado di recuperare le notizie, facendole "riemergere" dalla moltitudine dei siti sorgente, rendendole, pertanto, accessibili anche nel caso in cui, per sbaglio, da questi ultimi fossero state cancellate).(!!)

Quale prerogativa strumentale alla (ri) affermazione del diritto alla riservatezza o all'identità personale, dunque, il diritto all'oblio può ricondursi sotto l'egida delle fonti normative poste a tutela di queste situazioni soggettive, costituite dagli artt. 2,3,13,14,15 e 21 Cost., dall'art. 10, comma 2, della CEDU; dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. (…)

Ebbene, la Riforma Cartabia facendo proprio uno degli emendamenti approvati in sede di discussione della normativa, il c.d. “Emendamento Costa” è intervenuta su questo aspetto delicato.

Esso ha favorito un’integrazione delle disposizioni attuative del codice di procedura penale affinché i decreti di archiviazione, le sentenze di non luogo a procedere e le sentenze di assoluzione vengano trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali e «costituiscano titolo per l’emissione senza indugio di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti relativi al procedimento penale contenenti i dati personali degli indagati o imputati».

In altri termini, ogni persona che uscirà indenne da una vicenda giudiziaria potrà richiedere un provvedimento del Giudice affinché i propri dati non compaiano più sui motori di ricerca del web fermo restando il diritto al risarcimento dei danni in caso di inottemperanza da parte del Motore di ricerca.

Alla luce di quanto innanzi, sarebbe opportuno che il Legislatore integrasse la norma con la sanzione della risarcibilità del danno come pacificamente sancito dalla Cassazione.

Allegato:

Pagina generata in 0.026 secondi