Accertata la violazione del diritto all'oblio per omessa deindicizzazione di articoli relativi a un procedimento penale conclusosi con prescrizione, il giudice non può negare il risarcimento con motivazione meramente apodittica. È tenuto a valutare la prova del danno anche tramite presunzioni semplici, considerando diffusione della notizia, contenuto offensivo e posizione sociale della vittima.
| Lunedi 23 Marzo 2026 |
Tizio era stato imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. Il procedimento penale si era concluso nel marzo 2022 con la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione. A seguito di tale esito, Tizio inviava ad Alfa LLC — società di diritto dello Stato del Delaware (USA), gestore di un motore di ricerca — due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani online che narravano della vicenda penale, allegando anche il link alla sentenza di proscioglimento.
Alfa LLC accoglieva una delle due istanze e provvedeva alla relativa rimozione, mentre non diede seguito all'altra, adducendo una svista nel non rilevare il collegamento tra i contenuti. Gli URL contestati dal ricorrente venivano rimossi solo dopo la notifica del ricorso giudiziale.
Il Tribunale di Roma, accertata la sopravvenuta rimozione dei contenuti, dichiarava cessata la materia del contendere; riconosceva espressamente che il comportamento di Alfa LLC aveva violato il diritto all'oblio di Tizio, ma tuttavia, respingeva la domanda di risarcimento del danno con la seguente, sintentica motivazione: «Per quanto attiene al risarcimento del danno, si rileva che il ricorrente non ha offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso e, quindi, la domanda va respinta».
Tizio impugna la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione con otto motivi di ricorso.
I motivi, connessi e in larga parte sovrapponibili, possono essere sintetizzati nei seguenti profili:
La Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso, cassando la sentenza con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione.
La Corte, nello specifico, ha rilevato che:
Nel caso di specie, il Tribunale aveva dapprima espressamente accertato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che il diritto all'oblio di Tizio era stato violato. Cionondimeno, aveva poi negato il risarcimento con una mera frase di stile, senza esaminare le allegazioni specifiche del ricorrente circa la natura offensiva dei contenuti, la loro altissima visibilità sul motore di ricerca (documentata da consulenza di parte e richiamata nelle note del 28.09.2024) e la permanenza in rete per oltre un anno di informazioni non più attuali;
Il giudice, in particolare, aveva omesso di verificare se la tardiva deindicizzazione avesse avuto effettiva idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati personali ormai privi di rilevanza, con conseguente lesione della reputazione e del diritto alla riservatezza senza alcun apprezzabile interesse pubblico.
In materia di violazione del diritto all'oblio per omessa o tardiva deindicizzazione di notizie relative a procedimenti penali, una volta accertata l'illiceità della condotta del gestore del motore di ricerca, il giudice non può respingere la domanda di risarcimento del danno con una motivazione meramente apodittica. Deve al contrario a valutare la prova del danno non patrimoniale anche ricorrendo alle presunzioni semplici, considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto leso.
Cass. n. 19551 del 10/07/2023, che ha affermato la possibilità di provare il danno da illecito trattamento dei dati personali tramite presunzioni semplici, valorizzando diffusione della notizia e posizione sociale della vittima; Cass. n. 8861 del 31/03/2021, in senso conforme, sul danno non patrimoniale da lesione della reputazione in contesto digitale.