Diritto all'oblio oncologico: accesso più equo ai servizi assicurativi

Il passato non è più un ostacolo. Grazie al nuovo provvedimento IVASS n. 169/2026, chi è guarito da una patologia oncologica può finalmente accedere a polizze e servizi assicurativi senza subire penalizzazioni o indagini sul proprio trascorso sanitario.

Mercoledi 28 Gennaio 2026

Il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026 introduce significative modifiche alla regolamentazione assicurativa italiana, recependo e attuando la Legge 7 dicembre 2023, n. 193, nota come “Legge sul diritto all’oblio oncologico”. Questo intervento mira a prevenire le discriminazioni e a tutelare i diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, garantendo loro un accesso più equo ai prodotti assicurativi.

1. Cos’è il diritto all’oblio oncologico?

È il diritto delle persone che sono guarite da una patologia tumorale di non fornire informazioni e di non essere soggette a indagini sulla loro pregressa condizione di salute in sede di stipula o di rinnovo di contratti assicurativi. Questo diritto matura al verificarsi di precise condizioni temporali, calcolate a partire dalla “conclusione del trattamento attivo della patologia”, definita come la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico, in assenza di recidive. I termini generali sono:

-) dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo;

-) cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Decreti specifici del Ministero della Salute possono stabilire termini inferiori per determinate patologie oncologiche

2. L’Intervento dell’IVASS: modifiche ai Regolamenti 40 e 41 del 2018.

Per dare concreta attuazione a questo principio, l’IVASS ha modificato i suoi regolamenti n. 40/2018 (in materia di distribuzione assicurativa) e n. 41/2018 (in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti). L’obiettivo è duplice: adeguare gli obblighi informativi a carico di imprese e distributori e raccordare la normativa secondaria con le disposizioni della legge e dei decreti ministeriali attuativi.

3. I nuovi obblighi per distributori e imprese di assicurazione.

Il provvedimento introduce una serie di obblighi e divieti volti a rendere effettivo il diritto all’oblio.

3.1. Divieto di acquisizione e utilizzo delle Informazioni Il cuore della nuova disciplina è il divieto per distributori e imprese di assicurazione di acquisire informazioni relative a patologie oncologiche pregresse per le quali sia maturato il diritto all’oblio. Questo divieto si estende a qualsiasi forma di indagine, incluse: -) visite mediche di controllo e accertamenti sanitari specifici; -) richieste di informazioni a soggetti diversi dal contraente o dall’assicurato; -) qualsiasi altra fonte, come ad esempio indagini sullo stato di salute dei familiari del cliente finalizzate a conoscere un elemento informativo sulla sua salute. Qualora le imprese o i distributori fossero già in possesso di tali informazioni, è fatto loro divieto di utilizzarle per la determinazione o la modifica delle condizioni contrattuali, come il calcolo del premio, l’applicazione di limitazioni o esclusioni, o per la valutazione del rischio e della solvibilità del contraente.

3.2. Divieto di trattamenti discriminatori. Alle persone che esercitano il diritto all’oblio non possono essere applicati limiti, costi, oneri aggiuntivi o trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti. Questo garantisce che la pregressa patologia non si traduca in uno svantaggio economico o contrattuale.

3.3. Obblighi informativi precontrattuali Per garantire la piena consapevolezza dei consumatori, il provvedimento impone a distributori e imprese di fornire una chiara informativa sull’esercizio del diritto all’oblio oncologico. Tale informativa deve essere inserita in specifici documenti precontrattuali e segnatamente:

-) Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi e per i prodotti d’investimento assicurativi, tramite l’introduzione di una nuova “Sezione VIII - Informazioni sul diritto all’oblio oncologico”;

-) Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo) per i prodotti Vita, Multirischi, Danni e per i prodotti d’investimento assicurativi (IBIP). L’informativa dev’essere fornita sia in fase di stipula di un nuovo contratto, sia in caso di rinnovo,

qualora non sia stata fornita in precedenza o vengano richiesti nuovamente dati sanitari.

4. La gestione delle informazioni pregresse e la certificazione.

Il provvedimento disciplina anche la situazione in cui le informazioni sulla patologia oncologica siano già state fornite in passato. In questi casi, il contraente può presentare all’impresa o all’intermediario una “certificazione attestante l’avvenuto oblio oncologico”. Una volta ricevuta tale certificazione, l’operatore ha trenta giorni di tempo per procedere alla cancellazione delle informazioni relative alla patologia da ogni raccolta dati, sia informatica che cartacea. La certificazione stessa, invece, deve essere conservata per dieci anni.

5. Impatto sulle dichiarazioni del contraente: una deroga al principio generale.

La normativa assicurativa si fonda sul dovere del contraente di fornire dichiarazioni complete ed esatte per consentire all’assicuratore una corretta valutazione del rischio. Dichiarazioni inesatte o reticenti possono portare, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice civile, alla perdita del diritto alla prestazione o all’annullamento del contratto. Il diritto all’oblio oncologico introduce una fondamentale deroga a questo principio. Il Provvedimento IVASS n. 169/2026 lo sancisce esplicitamente, modificando gli articoli relativi alla proposta di assicurazione e alla polizza con la dicitura: «è fatto salvo il diritto all’oblio oncologico». Ciò significa che il silenzio di una persona sulla propria pregressa patologia oncologica, una volta maturato il diritto all’oblio, non può essere considerato una dichiarazione reticente o inesatta. Il contraente è legalmente autorizzato a non menzionare la malattia, senza che ciò possa avere conseguenze negative sulla validità o sull’efficacia del contratto di assicurazione.

Conclusione.

Il Provvedimento IVASS n. 169 del 15 gennaio 2026 segna un passo decisivo per l’eliminazione delle barriere che le persone guarite da un tumore incontrano nel mercato assicurativo. Attraverso regole chiare su informazione, divieti e cancellazione dei dati, la nuova disciplina garantisce che una malattia superata non costituisca più un ostacolo ingiustificato e discriminatorio all’accesso a tutele fondamentali. Le imprese di assicurazione e gli intermediari sono tenuti ad adeguarsi a queste nuove disposizioni entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale.


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