Quando il giudice deve motivare il rifiuto di procedere all'ascolto del minore

A cura della Redazione.

Non v’è un obbligo di ascolto del minore infradodicenne né alcuna motivazione è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all’ascolto e il giudice non vi provveda.

Mercoledi 28 Gennaio 2026

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 32214/2025.

Il caso: il Tribunale di Roma, adito da Tizio ai sensi dell’art. 337 ter c.c. per l’affidamento ed il mantenimento del figlio minore nato dalla relazione more uxorio intrattenuta con Mevia aveva:

a) affidato il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo a vivere con la madre, e stabilito che il padre potesse vederlo e frequentarlo a weekend alternati, dal venerdì sera al lunedì mattina, e un pomeriggio a settimana, con un pernotto nella settimana in cui non trascorreva il weekend con il figlio, stabilendo altresì per i periodi delle festività ed estivo, fatte salve diverse determinazioni tra i genitori;

b) disposto che il padre corrispondesse alla madre a titolo di contributo per il mantenimento del minore la somma di euro 300,00 oltre che il 50% delle spese straordinarie;

c) assegnato la casa familiare sita in alla sig. in virtù del collocamento del figlio minore.

La Corte d'Appello, adita da Tizio al fine di ottenere il collocamento prevalente del minore presso di sé - su conforme parere del PG e della Curatrice speciale ampliava il diritto del padre di frequentare e tenere con sè il figlio solo durante il periodo estivo, ma manteneva il collocamento del minore presso la madre.

Tizio ricorre in Cassazione, deducendo, per quel che qui interessa, la illegittimità della decisione impugnata in quanto assunta senza l’audizione del minore (che aveva espresso la volontà di privilegiare la frequentazione paterna) la cui necessità era stata aprioristicamente esclusa non solo attraverso la forma dell’audizione diretta, ma anche attraverso quella dell’ascolto delegato ad un consulente.

La Suprema Corte, nel ritenere infondata la doglianza, osserva che:

a) in base al disposto dell’art. 336 bis c.c., il giudice che deve adottare provvedimenti riguardanti il minore non può decidere senza ascoltare quest’ultimo ove il medesimo sia capace di discernimento, e cioè sia in grado di esprimere una propria opinione sulla questione che lo interessa, a meno che l’ascolto non si riveli contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo;

b) se il minore ha compiuto dodici anni la capacità di discernimento si presume, se è infradodicenne il giudice deve sentirlo solo se lo ritiene capace di discernimento, con una valutazione che è di merito;

c) tuttavia di fronte ad espressa richiesta di procedere a tale incombente il giudice che decida di non ascoltare il minore infradodicenne deve esplicitarne le ragioni nella motivazione del provvedimento, e laddove esse attengano alla ritenuta assenza di capacità di discernimento, la motivazione della decisione dovrà essere tanto più argomentata quanto più il minore si avvicina all’età che rende l’ascolto obbligatorio: in mancanza di motivazione (in ordine alla capacità di discernimento o alle altre ragioni ostative previste dall’ordinamento) la decisione è nulla;

d) nel caso di specie, il giudice non era obbligato all’ascolto del minore in quanto infradodicenne e neppure a motivare le ragioni della decisione opzionale di non procedervi poiché non v’era alcuna richiesta in tal senso da alcuna delle parti.

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