Doveri e compiti del curatore speciale del minore: le raccomandazioni del CNF

“Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice deontologico forense”.

Martedi 28 Giugno 2022

Lo scorso 22 giugno, sono entrate in vigore anche alcune importanti disposizioni relative al Curatore speciale del minore, le quali hanno apportato una significativa revisione degli artt., 78 e 80 cod. proc. civ.

In particolare, sono state tipicizzate le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria è chiamata a nominare un curatore speciale, differenziando i casi in cui la nomina è obbligatoria, a pena di nullità degli atti, (ad esempio nei procedimenti in cui vi è domanda di decadenza della responsabilità genitoriale o nelle ipotesi in cui devono essere adottati provvedimenti di affidamento del minore, ex art. 2. L. n. 184/1983, od anche nelle ipotesi in cui emerga una situazione di generale pregiudizio del minore che non gli garantisca una giusta rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori), da quella in cui la nomina è facoltativa per l'ipotesi, ad esempio, in cui al giudice i genitori appaiano, per gravi ragioni, temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

In tale ultimo caso il provvedimento deve essere succintamente motivato, nel senso che il giudice deve aver cura di illustrare le ragioni per le quali ritiene che sussista un pregiudizio per il minore. La legge n. 206 ha, poi, ridisegnato il procedimento di nomina e di revoca del curatore speciale, con la modifica dell'art. 80 cod. proc. civ., statuendo, in primo luogo, che i legittimati attivi a chiederne la nomina sono, oltre al giudice, il pubblico ministero, uno o entrambi i genitori, chiunque ne abbia interesse e anche il minore ultraquattordicenne. Di conseguenza, la revoca può essere chiesta, con istanza, dagli stessi soggetti qualora si siano verificate gravi inadempienze o perchè siano venuti meno i presupposti che hanno condotto alla nomina.

Come noto, il curatore speciale è dotato del potere di rappresentanza processuale del minore, che consiste nel potersi costituire in giudizio; nel prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori; nel formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico; nello svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze; nel ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti; e, infine, nel poter essere parte del giudizio di seconde cure, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore.

Con la riforma, il curatore ha anche poteri di rappresentanza sostanziale che gli consentiranno di intervenire solo nella fase esecutiva delle decisioni assunte dal giudice.

Proprio in vista dell'entrata in vigore delle richiamate disposizioni, il Consiglio Nazionale Forense ha elaborato una breve guida con specifiche raccomandazioni, per l' avvocato curatore speciale di minori il quale, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà richiamarsi ai principi generali di cui all'art. 9 del Codice deontologico forense, vale a dire: indipendenza, competenza, correttezza e lealtà.

Egli deve svolgere il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore e nel rispetto anche dei diritti garantiti allo stesso dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Deve curare la propria competenza professionale attraverso l’acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata, e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto della famiglia, delle persone e dei minori.

Di seguito i principi generali contenuti nella richiamata guida:

1. Deontologia

Il Curatore speciale del minore deve comportarsi sempre avendo a mente la ricorrenza dei principi generali che costituiscono gli imprescindibili canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14 e 15, e 19 del Codice deontologico forense. Ha il dovere di evitare incompatibilità nel rispetto dell’art. 24 Cdf e ha inoltre l’obbligo di astenersi dall’assumere l’incarico ove abbia assistito in altre controversie, anche con oggetto diverso, le persone appartenenti allo stesso nucleo familiare. Nel rispetto dell’art. 18, comma 2 Cdf, garantisce l’anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare con ogni mezzo informazioni relative al procedimento.

2. Patrocinio a spese dello Stato

Il Curatore speciale che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti pervisti dal Dpr 115/2002, deposita – in nome e per conto del minore – istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione anche del disposto di cui all’art. 27, IV comma 4, Cdf.

3. Costituzione in giudizio

Il Curatore speciale del minore, dopo la nomina, con tempestività assumerà le informazioni necessarie dalle parti e dai soggetti coinvolti, ascolterà il minore, esaminerà gli atti e i documenti per procedere alla costituzione in giudizio nel preminente interesse del minore e nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze.

4. Rappresentanza sostanziale

Il Curatore speciale del minore al quale l’Autorità Giudiziaria procedente abbia attribuito poteri di rappresentanza sostanziale, qualora ciò non sia già avvenuto, deve attivarsi affinché il Giudice specifichi in concreto tali poteri e gli obiettivi specifici ai quali siano finalizzati.

5. Collaborazione con tutte le parti del processo

Nell’adempimento del proprio mandato, il Curatore speciale del minore mantiene continui contatti e rapporti improntati a correttezza e lealtà con il tutore, laddove esistente, con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l’ente affidatario), con gli insegnanti, nonché con tutti gli altri soggetti che a vario titolo si occupano del minore.I contatti con genitori, parenti e parti private dovranno sempre avvenire per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche.

6. Ascolto

a) Il Curatore speciale deve procedere all’ascolto del minore capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso – anche in relazione all’età e al suo sviluppo psicofisico – le informazioni ritenute più utili a comprendere l’oggetto del procedimento che lo riguarda. Il Curatore speciale, inoltre, in virtù dell’incarico ricevuto, deve fornire al minore adeguate informazioni e spiegazioni relative al ruolo che è chiamato a svolgere e relative alle decisioni assunte che lo riguardano.

b) Il Curatore speciale deve individuare il luogo più idoneo per effettuare i colloqui con il minore. Inoltre, deve valutare le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all’età e alle condizioni psicofisiche del minore.

c) Il Curatore speciale, infine, deve chiarire al minore che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

d) Il Curatore speciale del minore può assistere ad eventuali operazioni peritali riferibili al minore.

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