La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18761/2022 conferma la proponibilità della domanda per l'indennità di accompagnamento anche se il certificato del medico curante è negativo.
Venerdi 15 Luglio 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Bologna, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445 cod. proc. civ., dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Mevia diretto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa, in quanto corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione (impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) e, pertanto, attestante che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento.
Mevia ricorre in Cassazione, deducendo la violazione del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile (rectius improponibile) la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa corredata da certificato medico recante segno di spunta sull'insussistenza delle condizioni per l'indennità di accompagnamento.
Per la Cassazione il ricorso è fondato; sul punto ribadisce il seguente principio di diritto:
a) in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente;
b) ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause d'improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.